Decreto sicurezza in GU: nuove disposizioni in materia di protezione internazionale e cittadinanzaFonte: DL 4 ottobre 2018 n. 113
05 Ottobre 2018
Il cd. decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 settembre, è stato pubblicato sulla G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018. Diverse le disposizioni introdotte, soprattutto in materia di:
Disposizioni in materia di giustizia. L'art. 15 del decreto legge inserisce l'art. 130-bis nel testo unico spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). La norma dispone che «Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».
Immigrazione. Il d.l. introduce poi norme volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. In materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati, sono state inserite norme finalizzate a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza. La durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene fissata in 180 giorni. Viene inoltre previsto che «il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza».
Cittadinanza. Il d.l. introduce poi alcune modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 91 tra cui l'introduzione dell'art. 10-bis che prevede la revoca della cittadinanza italiana acquisita ex art. 4, comma 2, 5 e 9 in caso di condanna definitiva per i reati previsti:
Il provvedimento di revoca deve essere adottato entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna su proposta del Ministero dell'Interno.
*Tratto da www.dirittoegiustizia.it |