Codice Civile art. 2448 - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese (1).

Guido Romano

Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese (1).

[I]. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

[II]. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

L'art. in commento disciplina l'opponibilità ai terzi degli atti che devono essere iscritti o depositati nel registro delle imprese conformemente ai principî di cui all'art. 2193 c.c. quanto a presunzione di conoscenza dell'atto iscritto ed agli effetti della pubblicità (v.). Soltanto con riferimento al momento temporale in cui la presunzione di conoscenza diviene assoluta, il secondo comma che prevede una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella dettata dagli artt. 2188 ss. c.c., in quanto è prevista una efficacia parzialmente differita della pubblicità attraverso la concessione di un periodo di vacatio di quindici giorni successivi all'iscrizione durante i quali i terzi sono ammessi alla prova di essere stati nella impossibilità di avere avuto conoscenza dell'atto.

Efficacia della pubblicità

Come evidenziato, il primo comma riproduce i principî generali già espressi dall'art. 2193 (Lizza, 1412). La pubblicità realizzata attraverso l'iscrizione di atti nel registro delle imprese ha, dunque, efficacia dichiarativa. A tale efficacia, poi, corrisponde un risvolto positivo, consistente nel fatto che quanto forma oggetto di iscrizione pubblicitaria si presume conosciuto dai terzi, a prescindere dall'effettiva conoscenza che essi ne abbiano in concreto ed uno negativo in quanto, in mancanza della pubblicità, l'atto non iscritto non può essere opposto ai terzi a meno che la società obbligata all'iscrizione provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Viene così configurato un sistema che ricollega una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi dell'atto iscritto ed una presunzione semplice di non conoscenza dell'atto non iscritto (amplius, sub art. 2193 anche per i casi di pubblicità costitutiva e di pubblicità notizia).

Si ritiene che la norma di cui al co. 1 dell'art. 2448 sia sostanzialmente «sterilizzata» in relazione alle delibere modificative dello statuto che, in mancanza dell'iscrizione, sono assolutamente prive di effetto e delle quali sarebbe inutile la prova di una conoscenza acquisita aliunde (Marasà, 1090).

L'ambito di applicazione e gli atti soggetti a pubblicazione.

Sebbene ricompresa nella disciplina della società per azioni, si ritiene (Finardi, 64 ss.) che la norma sia applicabile anche alla società in accomandita per azioni, alla società a responsabilità limitata ed alle cooperative in virtù del rinvio di cui all'art. 2519 c.c. Ed invero, la dottrina, pur osservando come, anche di recente, siano state emanate normative che distinguono il regime della pubblicità nel registro delle imprese delle società a responsabilità limitata da quello previsto per le società azionarie (significativo in questo senso l'art. 20, comma, 7-bis d.l. n. 91/2014: v. infra; e cfr. sub 2189 c.c.), ragioni logico-sistematiche e di coerenza dell'ordinamento inducono a ritenere applicabile la norma in argomento anche alle società a responsabilità limitata (Caruso, 2830; Zanarone, in Comm. S., 2010, 1476).

Con riguardo ai destinatari della pubblicità, la norma si riferisce soltanto ai terzi. Tuttavia, in giurisprudenza, si è ritenuto che la delibera di modificazione dello statuto, che rappresenta il momento iniziale di efficacia della delibera, non produce i propri effetti nei confronti dei soci che ne siano a conoscenza anche prima dell'iscrizione del registro delle imprese, posto che tale deroga al principio generale suindicato non è espressamente prevista e non è desumibile dall'art. 2448, che si limita a disciplinare il diverso profilo della tutela dell'affidamento dei terzi in relazione ad una delibera conosciuta ancor prima del momento iniziale della sua efficacia (Trib. Verona, 8 aprile 2004, in Soc., 2006, 335).

Con riguardo al profilo oggettivo inerente agli atti iscrivibili nel registro delle imprese, si rinvia al commento all'art. 2188. Si precisa, peraltro, che l'effetto di opponibilità ai terzi che consegue alla pubblicazione nel registro delle imprese riguarda soltanto gli atti soggetti ad iscrizione e non quelli soggetti a deposito, per i quali l'effetto è di mera pubblicità-notizia (Marasà, 1090).

Il differimento degli effetti della pubblicità

Il secondo comma della disposizione in commento prevede un regime di opponibilità attenuata: infatti, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel registro, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. Si tratta di un regime di pubblicità dichiarativa ad efficacia parzialmente differita (Salamone, 1286): l'opponibilità ai terzi diviene assoluta, a prescindere dalla effettiva conoscenza che questi ne abbiano avuto, solo dopo quindici giorni dall'iscrizione.

Prima del termine previsto dal secondo comma la presunzione di conoscenza degli atti da parte dei terzi è, dunque, meramente semplice (iuris tantum) in quanto è concesso a detti terzi provare di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza (Caruso, 2826). Il periodo di quindici giorni non riguarda i soci i quali non possono giovarsi degli effetti di una eventuale conoscenza differita (De Cicco, 1719).

È stato osservato che tale regime non equipara l'atto iscritto all'atto non iscritto, ma tempera gli effetti della iscrizione attraverso la previsione di un termine di vacatio (Salamone, 1286 il quale però evidenzia come tale terminologia non appaia corretta, evocando tecnicamente questa piuttosto una situazione di temporanea inopponibilità, soluzione viceversa respinta dal legislatore); la norma in commento, inoltre, non trasforma la pubblicità in una fattispecie a formazione progressiva: l'atto iscritto rimane immediatamente opponibile ai terzi, ma a questi è concessa l'eccezionale facoltà di dimostrare di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza (De Cicco, 1719).

Si ritiene che i terzi debbano far valere una situazione, sebbene riferibile alla propria sfera giuridica, oggettiva e, precisamente, un fatto impeditivo della conoscenza non superabile ex ante con l'ordinaria diligenza (Caruso, 2827; Bertuzzi, 205; Lizza, 1413 secondo il quale non basterà al terzo la dimostrazione di avere usato la normale diligenza, ma occorrerà la prova di un fatto o di un evento impeditivo non superabile in base all'ordinaria diligenza al momento del suo verificarsi). La dottrina osserva che l'informatizzazione del registro delle imprese e, dunque, la facilità di consultazione di esso se, da una parte, non priva la norma di una qualche utilità, rende certamente assai più difficoltosa la prova inerente all'impossibilità di conoscere l'atto iscritto (Nigro, in Tr. Res., XV, 2001, 1472). Decorso il termine suddetto, i terzi non possono invocare o provare di non avere conosciuto l'atto regolarmente iscritto: la presunzione diviene, infatti, iuris et de iure.

Si evidenzia, inoltre, che il legislatore, con il termine «operazioni» abbia inteso ricomprendere anche quelle fattispecie che non si sostanziano in un unico atto, ma che invece sono a formazione progressiva (trasformazione, fusione, scissione, operazioni sul capitale) (Lizza, 1413).

Con riguardo all'abrogato art. 2457-ter, si è statuito che esso disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo (Cass. n. 4180/2001).

Ci si è chiesti se il comma 2 dell'articolo in commento trovi applicazione anche alle ipotesi di pubblicità costitutiva, in quanto a questa può accompagnarsi anche una pubblicità dichiarativa (Salamone, 1288 che menziona il caso dell'iscrizione dell'atto costitutivo, al quale si correla non solo il procedimento di costituzione della società, ma anche la opponibilità dei contenuti organizzativi dell'atto medesimo e dello statuto sociale). La dottrina è propensa per la risposta affermativa non ostando valide ragioni all'applicazione dell'art. 2448, comma 2, c.c. anche agli adempimenti pubblicitari che producono simultaneamente effetti sia costitutivi che dichiarativi, con la precisazione che l'applicazione riguarderà soltanto il secondo tipo di effetti (Salamone, 1288, secondo il quale non si mette in discussione che la fattispecie si perfezioni al momento dell'iscrizione, né che l'applicazione dell'art. in commento possa interferire con gli effetti costitutivi della medesima, in quanto, limitandosi detta applicazione solo al versante della efficacia dichiarativa della iscrizione, viene ritardata la piena opponibilità ai terzi, e non ai soci, facendosi salva la prova liberatoria della impossibilità di conoscenza; così anche, Caruso, 2829).

Bibliografia

Bertuzzi, Art. 2448, in La riforma del diritto societario, Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a., Milano, 2003; Caruso, Art. 2448, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, a cura di in Abbadessa, Portale, Milano, 2016; De Cicco, Art. 2448, in Codice delle società, a cura di Abriani, Torino, 2016; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011, 63; Lizza, Art. 2448, in Fauceglia, Codice commentato delle s.p.a., a cura di Schiano di Pepe, Torino, 2007; Marasà, Sub art. 2448, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di d'Alessandro, Roma, 2010; Marasà, Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997; Salamone, Sub art. 2448 c.c., in Società di capitali, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004.

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