Codice Civile art. 2319 - Nomina e revoca degli amministratori.Nomina e revoca degli amministratori. [I]. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. InquadramentoÈ valida la clausola contrattuale che per la nomina degli amministratori richiede, in deroga alla disposizione del presente articolo, l'approvazione di tutti i soci accomandanti (Trib. Napoli 18 luglio 1961, Dir. e giur. 1962, 472). È invece nulla la nomina dell'amministratore di una società in accomandita semplice effettuata dai soci accomandanti senza il consenso dell'unico socio accomandatario (App. Milano 5 luglio 1949, Foro pad. 1949, II, 64, relativa ad un caso in cui il socio accomandatario, per screzi insorti con gli accomandanti, aveva manifestato il proposito di non continuare nella società). L'art. 2319 c.c. conferma il carattere «capitalistico» della partecipazione della categoria degli accomandanti (Ferri, 607; Campobasso, 559). È, infatti, previsto che, salva diversa disposizione dello statuto, per la nomina e per la revoca degli amministratori nominati con atto separato sia necessario il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Revoca degli amministratoriL'art. 2319 c.c., il quale prevede che la revoca degli amministratori di una società in accomandita semplice possa essere disposta solo con il consenso dei soci accomandatari, si riferisce solo all'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa (Cass. I, n. 3028/1976). In relazione a quest'ultima ipotesi si è ritenuto che la violazione da parte dell'accomandatario dell'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili, la mancata redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite nonché la mancata comunicazione dei medesimi all'accomandante e quindi l'impedimento all'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei diritti di controllo sulla gestione sociale, l'uso dei beni sociali per fini estranei alla società, costituiscono inadempimenti di tale gravità da giustificare l'accoglimento, nel giudizio di merito, dell'azione di revoca per giusta causa dell'amministrazione (Pret. Venezia 20 marzo 1991, Giur. it. 1991, I, 2, 891). Si è inoltre deciso che l'accomandatario nominato amministratore con atto separato non può essere revocato dalla carica senza il suo consenso (Trib. Torino 27 febbraio 1978, in Giur. comm. 1979, II, 697). In contrasto con alcune decisioni meno recenti (App. Milano 5 giugno 1951, in Riv. dir. comm. 1951, II, 240; Trib. Firenze 8 aprile 1953, in Monit. trib. 1953, 282) la giurisprudenza ritiene che le norme contenute nel comma 1 e 3 dell'art. 2259, relative alla società semplice e alla società in nome collettivo e riguardanti la revoca per giusta causa dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, sono compatibili con le disposizioni ed i principî concernenti le società in accomandita semplice ed alle stesse applicabili in forza del richiamo contenuto nell'art. 2315. Si è ritenuto pertanto che la domanda di revoca per giusta causa possa essere proposta giudizialmente da ciascun socio accomandante anche nei confronti di un amministratore nominato con l'atto costitutivo della società, senza che possa trarsi alcun argomento in contrario dalla espressa regolamentazione – contenuta nell'articolo in esame – della nomina e della revoca dell'amministratore nominato con atto separato (App. Firenze 14 aprile 1955, in Giust. civ. 1955, I, 971; Cass. n. 2735/1957; Trib. Napoli 18 luglio 1961, Dir. giur. 1962, 472). Nello stesso senso Cass. n. 3028/1976; Cass. n. 879/1975; Trib. Milano 4 ottobre 1993, Fatti e atti 1994, 488; in senso contrario, invece, Pret. Codogno 31 gennaio 1975, Giur. it. 1977, I, 2, 186 secondo cui nelle società in accomandita semplice la revoca per giusta causa degli amministratori nominati con il contratto sociale deve essere deliberata con il consenso unanime dei soci accomandatari e degli accomandanti, fatta esclusione del socio della cui revoca da amministratore deve decidersi. La revoca giudiziale, sussistendo i presupposti di urgenza e di danno grave e irreparabile può infine essere chiesta anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (Pret. Roma 22 aprile 1977, Giur. comm. 1978, II, 589; 19 maggio 1977, ivi 1978, II, 592; Pret. Piombino 5 ottobre 1979, ivi 1980, II, 765; Trib. Napoli 18 dicembre 1988, Dir. fall. 1988, II, 580; Pret. Venezia 20 marzo 1991, cit.). Le questioni dell'esclusione del socio e della revoca dell'amministratore per giusta causa restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso (Cass. I, n. 18844/2016; Trib. Napoli 1° marzo 2010, in Giur. comm., 2011, II, 1233, secondo cui l'esclusione del socio accomandatario è disciplinata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., in modo distinto rispetto alla revoca per giusta causa dalla carica di amministratore, che è invece regolata dall'art. 2319 c.c.). Si noti che (Trib. Napoli 4 febbraio 2005, in Foro it., 2006, I, 305), il giudice non può colmare il vuoto di potere gestorio, conseguente alla revoca dell'unico accomandatario, mediante la nomina di un amministratore giudiziale, in quanto non v'è norma che lo consenta, né sussistono i presupposti per l'applicazione analogica di altre norme. È stato, tuttavia, precisato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determino, non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (Cass. I n. 26059/2022). Sulla questione afferente l'ammissibilità della nomina da parte del Tribunale un amministratore giudiziario si veda, in questo codice, sub art. 2259. Secondo la dottrina deve ritenersi applicabile nell'ambito della s.a.s. anche l'ultimo comma dell'art. 2259 c.c. essendo possibile per l'accomandante richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori, sia nominati con l'atto costitutivo sia nominati con atto separato (De Ritiis, 2019). 3 Azione di responsabilitàÈ controversa la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nelle società in accomandita semplice. Nella specie è discusso se l'accomandante annoveri o meno, tra i propri poteri di controllo sulla gestione, anche quello di far valere in nome proprio la responsabilità degli amministratori, per definizione accomandatari. Le questioni giuridiche problematiche connesse all'esercizio dell'azione di responsabilità nelle società di persone (sul tema cfr., altresì, sub art. 2260), infatti, sono amplificate nelle società in accomandita semplice in considerazione del fatto che, nelle s.a.s., per vincolo tipologico, la responsabilità è (nella assoluta normalità dei casi) assunta dagli accomandatari, cui spettano tutte le decisioni gestorie, incluse quelle relative ad azioni giudiziarie, e gli atti di rappresentanza, incluso l'esercizio delle azioni giudiziarie. La giurisprudenza è rigida nell'interpretazione formalistica dell'art. 2260, comma 2, c.c. – applicabile anche alle s.a.s. - esigendo che l'azione di responsabilità sia esercitata dalla società in nome dei suoi rappresentanti. Si è, infatti, affermato che il socio accomandante non è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità contro l'amministratore al fine di ottenere l'integrazione del patrimonio sociale depauperato dall'illegittimo comportamento del gestore, essendo legittimato all'esperimento di tale azione solo il legale rappresentante della società (Trib. Milano 15 maggio 1980, in Vita not. 1980, 891). Più di recente anche Trib. Roma, 5 aprile 2017 , (in Dir. Fall. 2020, 943) e Trib. Milano, 13 novembre 2017, n. 11387, (in www.giurisprudenzadelleimprese.it) hanno ritenuto che l'unico soggetto legittimato ad agire contro gli amministratori è la società, la quale, per il tramite del suo legale rappresentante, può chiedere agli (ex) amministratori il ristoro del pregiudizio patito dal patrimonio sociale in dipendenza della loro mala gestio. In dottrina, di converso, si riscontrano posizioni favorevoli a riconoscere anche in capo al socio accomandante la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del socio accomandatario amministratore. In particolare, De Nicola ritiene che la legittimazione in capo al socio accomandante a proporre l'azione di responsabilità contro l'amministratore sia ricavabile dalle stesse norme del codice in materia di s.a.s. Invero, questa dottrina osserva che, se è vero che anche nelle società in accomandita semplice, tanto gli accomandanti, quanto gli accomandatari, possono agire per la revoca giudiziale dell'amministratore, quando sussiste giusta causa, dovrebbe reputarsi configurabile anche l'esercizio individuale dell'azione di responsabilità, esercitata in nome del socio e nell'interesse della società senza alcuna distinzione tra azione esercitata dall'accomandatario e azione esercitata dall'accomandante. Secondo tale orientamento, peraltro, una diversa interpretazione dell'art. 2260, proprio nelle società in accomandita e specie in quelle, assolutamente prevalenti, con un solo accomandatario, renderebbe la norma sostanzialmente inapplicabile e finisce per porre addirittura dubbi di costituzionalità. Considerazioni del medesimo tenore sono svolte anche da altri (Zanardo) che evidenzia come proprio il potere individuale di controllo – riconosciuto, per quanto riguarda le s.a.s., dall'art. 2320 - ai soci che non partecipano all'amministrazione richiede, ai fini dell'effettività della tutela delle prerogative di socio, che ai membri del gruppo sia anche consentito reagire dinnanzi alle inefficienze o criticità di volta in volta riscontrate: non solo attraverso la richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore in presenza di una giusta causa, ma anche attraverso l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità per il ristoro dei danni già cagionati al patrimonio sociale. BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; De Nicola, Le azioni di responsabilità nelle società in accomandita semplice, in Giur. comm., 6, 2021, 1152 ss.; De Ritiis, Socio accomandante ed altre norme particolari sulla s.a.s. in Trattato delle società diretto da Donativi, Utet, Tomo I, 2022, 2011 ss.; Zanardo, Legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società di persone: una questione ancora aperta, in Giur. comm., 2017, I, 407 ss.
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