Codice Civile art. 2308 - Scioglimento della società.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Scioglimento della società.

[I]. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 12.

 

[1] Comma così sostituito dall'art. 382, comma 2 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.  Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1,  d.lgs. n. 14, cit.,  come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto. Il testo del comma era il seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento». 

Inquadramento

La sostituzione del comma in esame è giustificata da ragioni di ordine sistematico, allo scopo di adeguare dal punto di vista lessicale la norma di cui all'art. 2308 c.c. alla nuova disciplina della crisi d'impresa, sulla falsa riga degli altri ordinamenti europei (Corbi, Crepaldi, 48). Il termine “liquidazione giudiziale” sostituisce quella di “fallimento” e l'aurea di discredito che tradizionalmente si accompagna a detta parola (Di Bernardo, 344, nota 1).

Si è ritenuto che, anche in mancanza di una esplicita previsione nel comma in esame, debba costituire causa di scioglimento della società in nome collettivo anche la liquidazione controllata, come previsto per le società di capitali dall'art. 2484, comma, 1 n. 7-bis, c.c., come modificato dall'art. 380, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Verna, 204).

Lo scioglimento della società in nome collettivo e la fase di liquidazione sono regolati direttamente dalle norme dettate in materia di società semplice e, precisamente, per quanto attiene alle cause di scioglimento, dall'art. 2272 c.c. Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra automaticamente nella fase di liquidazione senza che occorra attendere la nomina dei liquidatori (Galgano, 349) e che la messa in liquidazione di una società non determina la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali.

Pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società (Cass. n. 29776/2008, nonché Cass. n. 11658/2007, in tema di perdurante efficacia e vincolatività per il liquidatore della clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, successivamente allo scioglimento della società ed alla sua messa in liquidazione).

La messa in liquidazione delle società in nome collettivo (come pure delle altre società di persone) non determina un mutamento della loro personalità giuridica (né, tanto meno, la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro), ma comporta solo la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione viene ad essere circoscritto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; e che, pertanto, gli atti compiuti prima della liquidazione continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società (Cass. I, n. 29776/2008).

Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società (Cass. I, n. 20671/2016).

Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale – così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, c.c. –, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite) (Cass. I, n. 496/2015)

In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (Cass. V, n. 27189/2014).

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, primo comma, n. 4 e 2308 c.c.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. V, n. 24955/2013).

Va applicato il criterio di computo per capi della manifestazione della volontà collettiva di una società di persone qualora lo statuto rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori (Trib. Roma 21 giugno 2005, in Foro it., 2006, I, 2572).

Tassatività delle cause di scioglimento

Le cause di scioglimento della società in nome collettivo sono, oltre quelle indicate nell'art. 2272, il provvedimento dell'autorità governativa (nei casi stabiliti dalla legge) e la dichiarazione di fallimento, ora liquidazione giudiziale (se la società svolga attività commerciale), nonché quelle previste nel contratto sociale. Pertanto, non può essere chiesto lo scioglimento di una società in nome collettivo per colpa dell'amministratore o di taluno dei soci (Trib. Napoli 16 febbraio 1967, in Foro it. 1967, I, 835).

Derogabilità del procedimento di liquidazione

Anche nelle società in nome collettivo il procedimento «formale» di liquidazione non è imposto dalla legge in assoluto, ma rappresenta una fase facoltativa della vita della società (Cass. I, n. 6525/1985, in Soc. 1966, 600; Trib. Napoli 6 aprile 1993, in Soc. 1993, 1253). Si è così ritenuto valido il patto con il quale i due soci di una società in nome collettivo riservano ad uno di essi la facoltà di provocare lo scioglimento della società, acquistando la quota dell'altro, od alienando ad un terzo, unitamente all'altro socio, i beni costituenti il patrimonio sociale (Cass. I, n. 2703/1951).

Resta però inteso che lo svolgimento di un procedimento di liquidazione è comunque necessario per pervenire all'estinzione della società (Trib. Napoli 12 maggio 1993, in Soc. 1993, 1487).

Nello stesso senso Campobasso, 321; Ferri, 621; Niccolini, 662.

Revoca della liquidazione

Anche rispetto alle società in nome collettivo vale il principio che lo scioglimento della società, quale stato che interessa direttamente i soci, può da costoro essere posto nel nulla e la relativa deliberazione, se importa reviviscenzaex tuncdella situazione giuridica preesistente, non può non tradursi anche nel ripristinoex tuncdella destinazione allo scopo originario, per la nuova durata di tempo stabilita, dei beni sociali, astrattamente già spettanti ai singoli soci, nei limiti delle rispettive quote, per effetto dello scioglimento, ma in realtà immobilizzati, durante lo stato di liquidazione per le esigenze di questa (Cass. I, n. 482/1966).

A sua volta il tribunale di Ascoli Piceno ha deciso che la revoca dello scioglimento e dello stato di liquidazione di una società in nome collettivo è possibile soltanto prima della conclusione di tale fase e della cancellazione, non essendo ipotizzabile una domanda di reiscrizione di una società con effetto retroattivo (Trib. Ascoli Piceno 7 dicembre 1982, in Soc. 1983, 1033).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Corbi, Crepaldi, Il nuovo diritto civile e penale della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Molfetta, 2019; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova 1994, 237; Di Bernardo, Modifiche al codice civile (Parte II – articoli 375 – 384), in M.C. Giorgetti, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Pisa, 2019, 341; Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Trattato di Diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano 2015; Niccolini, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione della società, Milano, 1990; Verna, Le modifiche al codice delle società (artt. 375-384), in Studio Verna, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Santarcangelo di Romagna, 2019, 181. 

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