La canna fumaria deve essere rimossa anche se per il Comune il condotto non inquina
10 Ottobre 2018
I proprietari di due appartamenti siti all'ultimo piano dell'edificio, convenivano in giudizio Tizio titolare di una attività di ristorazione svolta al piano terra. I ricorrenti avevano chiesto al giudicante la condanna del resistente alla rimozione, in via d'urgenza, di una canna fumaria apposta lungo la facciata ovest dell'edificio. Tale richiesta era finalizzata alla eliminazione dei fumi, del calore e degli odori prodotti dall'attività di ristorazione. All'esito della CTU, il giudice adito ordinava l'immediata rimozione della canna fumaria. Anche la Corte territoriale confermava la precedente decisione. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione in quanto, a parere del resistente, vi sarebbe stata un'evidente contraddizione nel ragionamento dei giudici di appello, i quali avevano escluso la rilevanza dell'ordinanza comunale che aveva negato natura inquinante alle immissioni prodotte dalla canna fumaria, salvo poi accertarne l'intollerabilità sulla scorta del superamento dei limiti differenziali posti dalla normativa vigente. Nel giudizio di legittimità, la Corte ha evidenziato che la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di immissioni. Per meglio dire, la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue interessi pubblici, ed opera nei rapporti c.d. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Tuttavia, a parere dei giudici, la disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art. 844 c.c.; sicché, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |