Scrittura obbligatoria del registro Ente Nazionale Risi: qual è la valenza giuridica in caso di controllo delle Entrate?

10 Ottobre 2018

Vorrei conoscere la valenza giuridica quale scrittura obbligatoria del registro Ente Nazionale Risi in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quali riferimenti normativi?

Vorrei conoscere la valenza giuridica quale scrittura obbligatoria del registro Ente Nazionale Risi in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quali riferimenti normativi?

L'Ente Nazionale Risi è un Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

La sua disciplina è contenuta nel R.D.L. 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito in Legge 21 dicembre 1931, successivamente modificato ed integrato. Ne deriva che il registro anagrafico e il registro varietale – entrambi tenuti dall'ente – costituiscono atti pubblici, anche ai fini tributari. Non è così, invece, per i registri di magazzino e le denunce periodiche, documenti cui sono tenuti i soggetti iscritti all'Ente medesimo.

Per quanto riguarda, in particolare, il registro anagrafico e il registro varietale, trattandosi – come detto – di atti amministrativi si rende applicabile la Legge 7 agosto 1990, n. 241: al riguardo è opportuno richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato con la decisione 29 gennaio 2008, n. 267 (che ha confermato la pronuncia del TAR Lazio 29 maggio 2007, n. 5003): “(…) anche a seguito della riforma della Legge n. 241/1990, operata dalla Legge n. 15/2005, il concetto di 'pubblica amministrazione' è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i 'soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario' (art. 22, comma1 lettera e)”.

E infatti l'art. 1, comma 1-ter, della richiamata L. n. 241/1990, dispone che “i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1”, ai sensi del quale “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario”.

Si tenga presente inoltre che con il d.P.R. 20 luglio 1961 l‘Ente Nazionale risi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Anche ai fini tributari, quindi, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (art. 2700 del codice civile).

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