Guida in stato di ebbrezza ed estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità

Lucia Randazzo
12 Ottobre 2018

Il provvedimento di estinzione del reato a seguito di esito positivo dei lavori di pubblica utilità disposti in luogo alla condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 9-bis,codice della strada si iscrive nel casellario giudiziale? L'articolo 33 lett. d) della l. 29 luglio 2010, n. 120, inserendo il comma 9-bis...

Il provvedimento di estinzione del reato a seguito di esito positivo dei lavori di pubblica utilità disposti in luogo alla condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza exart. 186, comma 9-bis,codice della strada si iscrive nel casellario giudiziale?

L'articolo 33 lett. d) della l. 29 luglio 2010, n. 120, inserendo il comma 9-bis all'art. 186 d.lgs. 285/1992 (codice della strada), ha introdotto la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria (al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dello stesso articolo), anche con decreto penale di condanna e se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Tale istituto potrebbe rientrare nella categoria delle pene sostitutive alla detenzione sebbene, a differenza di queste ultime, includa il rilevante aspetto premiale della dichiarazione di estinzione del reato. Deve rilevarsi, però, che il Legislatore non si è occupato di regolamentare le conseguenze in tema di casellario giudiziale in caso estinzione del reato in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Per rispondere al quesito è opportuno un breve excursus sulla normativa di riferimento.

Il decreto del Presidente della Repubblica 313/2002 (modificato dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74), articolo 3(L), relativo al casellario giudiziale stabilisce che vengano iscritti, tra gli altri, per estratto a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere.

La sentenza di applicazione della pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, dunque, si iscrive regolarmente nel casellario trattandosi di una sentenza di condanna per una contravvenzione punita con pena alternativa.

Nel certificato del casellario generale richiesto dall'interessato, ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. 313/2002 vengonoriportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a eccezione di quelle relative:

  • alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, comma 1,c.p.;
  • alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 c.p.p. e ai decreti penali;
  • ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità' ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  • ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.

L'art. 25 (L), rubricato Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, prevede altresì che vengano riportate nel certificato penale le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale fatta eccezione di quelle relative:

  • alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  • alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
  • alle condanne per reati per i quali si è verificata la causa di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
  • alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
  • alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  • ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  • ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  • ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
  • ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, regio decreto legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

Infine l'art. 5 d.P.R. 303/2002 enuncia le cause di eliminazione delle iscrizioni a eccezione della declaratoria di estinzione del reato.

In particolare la disposizione in discorso prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato; b) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato (sul tema si veda Cass. pen., 2 marzo 2017, n. 10463).

Il Legislatore, che con la l. 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, comma 1, lettera d), ha introdotto l'articolo 186 cod. strada, comma 9-bis, il quale prevede la possibilità di sostituire la pena irrogata con quella del lavoro sostitutivo, ha però totalmente omesso di regolare le conseguenze della introdotta causa di estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro sostitutivo. In caso di estinzione dichiarata all'esito dell'udienza fissata in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la stessa, per, si iscrive in aggiunta alla precedente iscrizione concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada.

A parere di chi scrive ciò si concilia con la necessità di verificare se il soggetto ha già usufruito del beneficio che può essere concesso solamente per una volta.

Nel caso di certificato richiesto dal privato, se la sostituzione scaturisce da decreto penale di condanna o da applicazione della pena su richiesta, la pronuncia non risulterà iscritta come evidenziato dalla lettura delle norme di riferimento (artt. 24 e 25 T.U. casellario giudiziale).

Nel caso in cui venga richiesto invece- in caso di concorsi o autocertificazioni- di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche se il certificato a propria richiesta risulta “nullo” è necessario dichiarare di aver riportato la condanna inflitta ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis c.p.p. (sebbene dichiarata estinta). In materia, Cass. pen. Sez. V, 6 giugno 2014, n. 48681 statuisce che integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 e allegata ad istanza preordinata ad ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti geometri – attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m), del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicché apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso» Cass. pen., Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 45581.

Ed ancora: «in tema di decreto penale di condanna, tra i benefici previsti dall'art. 460, comma 5, c.p.p. non rientra, quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest'ultima tassativamente elencata dall'art. 5 del d.P.R. 313/2002, lett. g) e h), che si pone quale unica norma applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 687 c.p.p. per effetto dell'art. 52 del citato d.P.R.» (Cass. pen., Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 25041 (si veda nota di SPAGNOLI in Cass. pen., 2, 2013, pag. 716).

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