In caso di accertamento della proprietà esclusiva di un posto auto, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i condomini
19 Ottobre 2018
Il condominio aveva chiesto al giudice adito l'accertamento della proprietà comune di alcuni spazi condominiali destinati alla manovra delle automobili. Difatti, secondo l'attore, la convenuta società, costruttrice del complesso condominiale, aveva dapprima recintato i posti auto e, successivamente, li aveva destinati ad uso locatizio. La convenuta società, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale per aver agito senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea; nel merito, inoltre, in via riconvenzionale, la società chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva di tutti gli spazi in contestazione, mai venduti o riconosciuti come comuni. In primo grado, il giudice rigettava entrambe le domande proposte dalle parti. Successivamente, in grado di appello, la Corte dichiarava la nullità della sentenza appellata impugnata per difetto di integrazione del contradditorio con tutti i condomini dell'edificio, disponendo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia, la società costruttrice ha proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la Corte ha osservato che la decisione d'appello non aveva respinto l'eccezione del difetto di legittimazione ma l'aveva ritenuta assorbita, nel difetto di integrazione del contraddittorio, lasciando impregiudicata la relativa questione. In merito a tale difetto (integrazione del contraddittorio), a parere della Suprema Corte, il condominio aveva agito correttamente dal punto di vista processuale, in quanto dalla domanda proposta non scaturiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini. Tuttavia, però, a seguito della domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla convenuta, vi erano i presupposti per affermare il litisconsorzio necessario con tutti i condomini, questione ignorata dal giudice di primo grado e invece correttamente rilevata dalla Corte d'appello. Inoltre, secondo la Corte di legittimità, era stata riscontrata la mancata specificità in riferimento agli atti che riguardavano la pertinenza del bene all'intero complesso condominiale. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società costruttrice. |