Le operazioni di mobilità professionale del personale docente verso i Licei musicali e coreutici
24 Ottobre 2018
Massima
Il Contratto collettivo nazionale integrativo (da ora CCNI) sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola, per l'a.s. 2018/2019, detta una particolare procedura per la mobilità professionale verso i “posti” dei licei musicali, leggermente diversa rispetto a quella prevista per tutte le altre classi di concorso, proprio in ragione delle peculiarità dei citati licei e dell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato lo sviluppo.
L'art. 4, comma 9, lett. b), CCNI (a.s. 2017/2018), prevede che la mobilità in parola si realizzi con priorità in base al numero di anni di insegnamento nel Liceo musicale e nella specifica disciplina per la quale si richiede il passaggio.
L'art. 6, comma. 3, CCNI, stabilisce poi che le operazioni di mobilità professionale verso i Licei musicali precedono, entro i limiti indicati da detta norma, quelle di mobilità territoriale, in quanto detto articolo dispone espressamente che “la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo”. Il caso
La sentenza in commento si occupa delle operazioni di mobilità dei docenti di musica verso i Licei musicali e coreutici.
Nel caso di specie il Tribunale di Bari si è pronunciato con un'ordinanza, di seguito al reclamo promosso ex art. 669-terdecies, c.p.c., in cui veniva richiesta la revoca dell'ordinanza di accoglimento dell'art. 700, c.p.c.
L'odierna reclamata, in precedenza, con ricorso ex art. 714, c.p.c., contente istanza cautelare ex art. 700, c.p.c., aveva chiesto di dichiarare il proprio diritto al trasferimento presso il liceo musicale “Cirillo” di Bari, assegnato ad un altro docente, odierno reclamante. Inizialmente, a seguito della contumacia del docente vincitore e del Ministero, il Tribunale, in composizione monocratica, aveva accolto la domanda cautelare e ordinato al MIUR di rivalutare l'istanza di mobilità presentata dal docente inizialmente escluso.
Successivamente il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo deducendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione, nello svolgimento della procedura di assegnazione del posto di docente musicale presso il liceo musicale de quo, sulla base della rigorosa applicazione del CCNI che regolamenta, per l'appunto, la mobilità per il personale docente, educativo e ATA degli anni scolastici 2017/2018, e 2018/2019. Le questioni
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno premettere una sostanziale ed imprescindibile distinzione inerente alle operazioni di mobilità, che riguardano sia la mobilità professionale, consistente nei passaggi di ruolo (da quello di primo grado a quello di secondo grado) e nei passaggi di cattedra (da una classe di concorso ad un'altra, nello stesso grado), sia la mobilità territoriale, relativa ai trasferimenti geografici da una sede all'altra, restando nello stesso ruolo e nella stessa classe di concorso.
Detto ciò, come è noto, il CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2018/2019 detta per i licei musicali e coreutici, in ragione della loro peculiarità, una particolare procedura per la mobilità professionale rispetto a quella di tutte le altre classi di concorso.
La particolarità riguardante i licei musicali e coreutici si evince immediatamente, nella mobilità professionale, dall'art. 4, comma 9, lett. a) e b), CCNI, poiché - in deroga alle normali buone pratiche - prevede che sui posti degli insegnamenti specifici disponibili per la mobilità professionale, sia di cattedra che di ruolo, la mobilità professionale avvenga diversamente. Infatti, la lettera b), perfettamente applicabile al caso di specie, permette la mobilità professionale con priorità in virtù del numero di anni di insegnamento nel Liceo musicale nella specifica disciplina per la quale si domanda il passaggio.
È opportuno tuttavia esplicitare il motivo per cui si è voluto privilegiare la mobilità professionale a scapito di quella territoriale. Lo stesso CCNI, all'art. 6, comma 3, stabilisce che le operazioni di mobilità professionale, entro i limiti indicati dalla norma, prevalgono su quelle di mobilità territoriale.
Il docente reclamante aveva presentato domanda di mobilità professionale chiedendo il passaggio di ruolo nella nuova classe di concorso.
L'ultimo elemento necessario a completare il puzzle normativo di riferimento è l'art. 8 (rubricato “sedi disponibili per le operazioni di mobilità”), comma 12, CCNI, il quale prevede che, per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o di resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale, come nel caso di specie, in cui è stata privilegiata la richiesta del passaggio di ruolo, da una classe di primo grado ad una di secondo grado, ove il docente aveva già insegnato per 2 anni. Abbiamo proprio qui la chiave risolutiva del problema, in quanto il provvedimento (prot. n. 8523 del 26 maggio 2018) del MIUR, aveva stabilito che, nella provincia di Bari e per l'a.s. 2018/2019 c'era un unico posto vacante e disponibile per la classe di concorso AI55 (“strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado Percussioni”). In conformità quindi con quanto statuito dalle parti stipulanti nel CCNI, il posto vacante è stato assegnato privilegiando la domanda della mobilità professionale.
In merito alla ipotetica violazione da parte del CCNI dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dal CCNL Scuola del 29.11.2007, la docente a cui non era stato assegnato il posto ha sostenuto che - in virtù del combinato disposto dell'art. 4, comma 9, e art. 8, comma 12, CCNI - l'effetto sarebbe quello di riservare i posti destinati alle assunzioni dei vincitori del Concorso Docenti 2016 ai cd. docenti “utilizzati”, ovvero a quei docenti già di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che hanno prestato servizio presso i licei musicali negli anni della sperimentazione, senza aver superato alcun concorso.
Secondo tali deduzioni questa analisi non rispetterebbe i dettami del CCNL Scuola che, invece, nell'ottica della reclamata, delinea la mobilità professionale considerandola come uno strumento predisposto ad una efficiente allocazione del personale capace di gestire situazioni di sovrannumero o di eccedenza del personale.
Da un'attenta lettura dell'art. 10, CCNL Scuola, il Collegio di prime cure aveva ritenuto invece che la mobilità professionale ha come finalità non solo quella di superare o prevenire il soprannumero, ma anche quella di “valorizzare le esperienze acquisite dal personale”. Il CCNI quindi rispettava i limiti e i principi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, perseguendo la finalità di valorizzare le professionalità esistenti nei licei musicali e conferendo sempre maggiore rilievo agli insegnanti già utilizzati con privilegio del principio della continuità didattica.
Viene, così ragionando, superata anche la dedotta violazione del T.U. Scuola in merito all'illegittimità della quota riservata dal CCNI ai passaggi verso i licei musicali a vantaggio del reclamante. La reclamata aveva infatti sostenuto l'illegittimità della quota riservata dal CCNI ai passaggi verso i licei musicali, poiché in contrasto con l'art. 399,d.lgs. n. 297 del 1994, il quale prescrive l'accesso ai ruoli, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, tramite concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti (ad esaurimento).
Di conseguenza, a detta della reclamante, attesa l'assenza di graduatorie permanenti ad esaurimento da cui attingere, l'unico strumento per assegnare i posti vacanti si sarebbe dovuto ricercare in quello del concorso ordinario per titoli ed esami. Il collegio supera agevolmente anche questa doglianza di parte, tramite un'argomentazione logico-giuridica molto lineare, che fa sì che l'unica spiegazione per l'aliquota superiore a favore dei Licei musicali sia quella della valorizzazione delle professionalità esistenti.
L'ultima questione giuridica che il Tribunale adito doveva risolvere riguardava l'eventuale contrasto del CCNI con i principi di cui all'art. 97, Cost., e art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001. La reclamata sosteneva di aver maturato un diritto soggettivo ad essere preferita avendo partecipato ad un concorso pubblico per quella specifica disciplina, possedendo delle competenze professionali espressamente richieste per quel posto rispetto al docente vincitore che, tra l'altro, non risultava essere vincitore di pubblico concorso e, quindi, di conseguenza non in possesso né di una qualifica corrispondente né di una specifica abilitazione. Anche quest'ultima doglianza è stata rigettata dal Collegio grazie all'utilizzo delle prove documentali, tramite le quali si è dimostrato come il reclamante fosse, invece, titolare di abilitazione per le vecchie classi di concorso, nonché di specifica abilitazione richiesta per l'insegnamento delle percussioni. Osservazioni
La sentenza in commento è relativa alla complicata questione, molto rilevante a livello nazionale, delle operazioni di mobilità professionale verso i posti dei Licei Musicali e Coreutici.
Va altresì ricordato come il bando di concorso 2016 non permettesse la partecipazione al personale abilitato già di ruolo e, quindi, ai docenti di ruolo “utilizzati” nei licei musicali. Soltanto dopo l'intervento del CCNI, che ha integrato la disciplina legislativa, è stata concessa ai suddetti docenti la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità con precedenza entro i limiti appena ricordati. Le disposizioni del CCNI comunque non possono intaccare i diritti acquisiti dai vincitori di concorso, poiché la prevalenza opera soltanto per l'anno accademico 2018/2019 e nei soli passaggi di ruolo.
Conviene, infine, mettere in rilievo come il CCNI miri a conseguire, per l'a.s. 2018/2019 e nella maggior misura possibile il passaggio verso i licei musicali dei docenti che, con la loro attività professionale, hanno reso possibile il funzionamento di questo tipo di scuole, favorendone il positivo sviluppo. Le disposizioni della contrattazione integrativa, infatti, non intaccano i diritti acquisiti dai vincitori di concorso, in quanto il meccanismo della prevalenza opera soltanto per l'anno accademico 2018/2019 e nei soli passaggi di ruolo. |