Affidamento condiviso e collocamento per tempi paritetici presso i genitori

25 Ottobre 2018

In quali casi è possibile procedere al collocamento paritetico dei minori?

In quali casi è possibile procedere al collocamento paritetico dei minori?

Una delle questioni più controverse e dibattute quotidianamente nelle aule di giustizia è la possibilità che i figli minori di età siano collocati in maniera paritetica presso l'uno o l'altro genitore. La richiesta di collocamento cd. alternato dei minori ossia di collocamento dei figli per pari tempo (settimane alternate o altri moduli organizzativi analoghi) presso l'uno o l'altro genitore sebbene siano di frequente avanzate dai genitori non sempre risultano funzionali alle esigenze dei figli. Il modello del collocamento alternato o paritetico presso l'uno o l'altro genitore non è necessariamente frutto dell'applicazione dell'art. 337-ter c.c. che, in concreto, prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza da entrambi. La norma, invero, prescrivendo il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i suoi genitori non implica necessariamente un tempo paritetico di permanenza presso ciascun genitore dal momento le disposizioni in materia intendono privilegiare la qualità della relazione tra genitore e figli e non solo la quantità del tempi che gli stessi trascorrono con i genitori. In altri termini una buona co-genitoralità (ossia compresenza di entrambi i genitori nell'attuazione delle scelte di vita fondamentali dei figli) non richiede necessariamente tempi paritetici di permanenza presso i genitori anche se, indubbiamente, il fattore tempo incide sulla concreta possibilità di crescere, istruire ed educare i figli.

La previsione che il minore stia per tempi “paritetici” con l'uno o con l'altro genitore - modalità tendenzialmente auspicabile di frequentazione ma non univocamente da attuarsi- deve peraltro tenere conto della necessità di garantire al figlio una stabilità di vita che gli consenta una crescita serena ed equilibrata. Il pari tempo, quindi, può essere attuato quando fattori logistici, moduli lavorativi e organizzativi di entrambi genitori, condizioni di vita di genitori e figli vengano ad interfacciarsi in un sistema lineare di vita per il minore che, primariamente, gli garantisca una continuità armonica anche della propria socialità e non si risolva in dicotomie o in modelli di vita contrapposti e differenti a seconda del genitore con il quale vive. Questa modalità di suddivisione dei tempi di permanenza è in concreto condizionata dell'età del minore (oltre che dalla sua volontà), della posizione logistica delle abitazioni dei genitori, dai modelli organizzativi lavorativi di entrambi i genitori e, non da ultimo, dalla buona qualità della relazione dei genitori nella condivisione delle regole educative di crescita dei figli (al fine di scongiurare regole diverse a seconda del genitore con il quale si vive).

Quanto al fattore età del minore, se non vi sono ostacoli “giuridici” pregiudiziali ad una frequentazione per tempi paritetici anche in minori di tenera età, nondimeno la capacità fisiologica di ciascun bambino di “ distacco” dalla figura materna potrà influire non poco su questa scelta che dovrà necessariamente essere attuata (magari con gradualità) nel rispetto “dei tempi del figlio” e non solo dei desideri del genitore e ciò anche con riguardo a figure genitoriali dotate di ottima capacità di accudimento primario (come oggi sono sempre più frequentemente i padri). Se invece parliamo di ultra dodicenni, la scelta non potrà non tenere conto anche della volontà del minore che, sul punto, non potrà non essere ascoltato (ex art. 337-octies c.c.) soprattutto nel caso in cui il modulo paritetico rappresenti una innovazione (magari richiesto in sede di modifica) rispetto a tempistiche differentemente cadenzate in precedenza.

I tempi perfettamente paritetici potranno essere garantiti allorché le abitazioni dei genitori siano collocate in ambito territoriale che consenta al minore di esplicare – senza ingiustificati sacrifici - la propria socialità e quindi che rendano agevole al minore frequentare la scuola (senza ad esempio doversi alzare con 2 ore di anticipo per affrontare lunghi spostamenti in auto/pullman/treno) sia le altre attività (catechismo, attività sportiva, oratorio, boy-scout) che fanno parte della vita di relazione con i pari e che non possono né debbono essere sacrificati - ma solo contemperati - con i desideri dei genitori a tempi paritetici.

Anche la tipologia dell'attività lavorativa dei genitori può significativamente incidere sulla concreta attuabilità del modello che, come detto, presuppone che entrambi i genitori riescano a garantire – nei periodi in cui il minore è presso di loro - la medesima “routine” di vita dei figli occupandosi direttamente della loro cura educazione ed istruzione (senza significative deleghe a terzi quali baby-sitter e ascendenti).

Va da ultimo osservato che il modulo del pari tempo non elimina, di per sé, la presenza di una assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore che, in casi specifici, ben può coesistere anche in presenza di tempi “perfettamente paritetici” di frequentazione del minore con i genitori.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.