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Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

06 Febbraio 2025

L'art. 1 comma 1 lett. b) legge 25 novembre 2024, n. 177 ha innovato in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell'art. 187 cod. strada, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche. Pubblichiamo la bussola aggiornata.

Inquadramento: la guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti

La prima formulazione dell'art. 187 poneva il divieto di guidare qualsiasi veicolo in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (farmaci lecitamente utilizzati a livello terapeutico che possono avere effetti sull'attività di guida). Infatti, l'assunzione di tali sostanze, che agiscono sul sistema nervoso centrale, rende pericolosa la guida, stante l'induzione di alterazioni delle funzioni cognitive-percettive-comportamentali in grado di influenzare attenzione, concentrazione e adeguatezza di riflessi agli stimoli, indispensabili alla sicurezza della circolazione.

La fattispecie de qua risultava integrata dalla concorrenza di due elementi qualificanti: da un lato, lo “stato di alterazione”, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante una condotta di pericolo per la sicurezza stradale; dall'altro, l'accertamento tramite analisi di laboratorio della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto (cfr. C. cost., 27 luglio 2004, n. 277).

Quindi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 era necessario non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di stupefacenti, ma anche del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante la guida (in tal senso, Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2023, n. 22682).

La riforma recata dalla l. 25 novembre 2024 n. 177

L'art. 1 comma 1 lett. b) l. n. 177/2024 ha innovato in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell'art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.

La nuova “guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”

Nella rubrica e nei commi 1 e 1-bis, il reato è riformulato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” - stante le difficoltà operative riscontrate dalle forze di polizia nell'individuare tale presupposto - e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.

In sostanza, al fine di superare la dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, il nesso causale viene sostituito dal nesso meramente cronologico.

Il reato di cui al comma 1

Si tratta di un reato comune di pericolo astratto (nella specie, contravvenzione) che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo che sta guidando.

Oggetto di tutela è la sicurezza stradale, consistente nell'evitare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.

L'assetto sanzionatorio ricalca il quadro previsto per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Casi e modalità di accertamento

Il comma 2 prevede che gli organi di polizia stradale “possono” sottoporre il conducente a una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, mediante accertamenti qualitativi non invasivi - secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno (vedi Circolare del Ministero dell'interno, n. 300/A/1/42175/109/42, in data 29 dicembre 2005) - al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ai successivi accertamenti.  

Il comma 2-bis - integralmente sostituito dalla l. n. 177/2024 - prevede che:

  • in caso di esito positivo dello screening propedeutico di cui al comma 2,
  • quando si abbia “ragionevole” motivo di ritenere che il conducente si trovi “sotto l'effetto” conseguente all'uso di sostanze,
  • in caso di incidente, compatibilmente con le prioritarie attività di rilevamento e soccorso, 

gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo - secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute - di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense. 

Ai sensi del comma 3, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporvisi, gli organi di polizia stradale accompagnano il conducente sospetto presso strutture sanitarie pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero presso strutture sanitarie fisse o mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale, per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici, al fine di accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tale controllo si potrà, inoltre, procedere anche in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

Il comma 4 prevede che le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuino altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; tali accertamenti possono anche essere estesi all'accertamento del tasso alcolemico.

Conseguentemente, le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia la relativa certificazione (referto sanitario), estesa alla prognosi delle eventuali lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy. Nel caso che il referto sanitario risulti positivo, l'organo accertatore deve trasmetterne “tempestivamente” copia al Prefetto del luogo della commessa violazione, affinché adotti i provvedimenti di competenza.

L'art. 187 delinea, così, un sistema di prova legale di accertamento, non sostituibile con modalità anche tecniche alternative, che richiede il necessario riscontro sanitario.

Si ritiene che l'attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida dopo l'assunzione di stupefacenti, a esclusione degli accertamenti preliminari, sia da ricondursi agli atti di P.G. urgenti e indifferibili previsti dall'art. 354 comma 3 c.p.p.

Le circostanze aggravanti

Il comma 1-bis prevede che se il conducente che abbia assunto stupefacenti provoca (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale “le pene … sono raddoppiate”.

Nella nozione di “incidente stradale” rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi, ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2016, n. 34837), in quanto situazione che esorbita dalla normale marcia del veicolo in un'area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l‘incolumità altrui e dello stesso conducente (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2014, n. 15050). 

La giurisprudenza ha qualificato il comma 1-bis come circostanza aggravante, specifica e a effetto speciale, della fattispecie contemplata nel comma precedente e, quindi, suscettibile di poter essere giudicata equivalente alle attenuanti generiche.

Si reputa che la previsione debba ritenersi implicitamente riferibile esclusivamente al caso di incidente stradale con soli danni a cose o con lesioni lievi; in caso di lesioni gravi o gravissime, o di omicidio stradale, infatti, si applicherà l'algoritmo sanzionatorio previsto dalla legge n. 41/2016.  

Il comma 1-quater, prevede un'ipotesi di aggravante speciale, a effetto speciale, che comporta un aumento dell'ammenda da un terzo alla metà, quando la guida in stato di alterazione sia commessa in notturna: tra le ore 22.00,01 e le ore 6.59,59.

Per i conducenti previsti dall'art. 186-bis - infraventunenni, neo-B-patentati nei primi tre anni dal conseguimento; chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone; chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di cose; conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t - le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Si tratta di una circostanza aggravante speciale a effetto speciale, impostata dal comma 4 dell'art. 186-bis - espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 187 - come non bilanciabile ai sensi dell'art. 69 c.p.: le diminuzioni per le attenuanti operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente all'applicazione dell'aggravante.

Le sanzioni accessorie

a) Sospensione della patente

All'accertamento del reato consegue “in ogni caso” la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, di talché non è possibile disporne la confisca, «la durata della sospensione della patente è raddoppiata».

Per le quattro categorie di conducenti previste dal comma 1 dell'art. 186-bis, la sospensione è aumentata da un terzo alla metà

b) Revoca della patente

Qualora alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sia colto il conducente di mezzi pesanti [di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 186-bis], è disposta la revoca della patente.

La stessa sanzione accessoria si applica anche in caso di recidiva nel triennio e se il conducente ha provocato un incidente stradale.

c) Confisca del veicolo 

A corredo dello strumentario sanzionatorio è previsto che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo «con il quale è stato commesso il reato», salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il ritiro cautelare della patente

Il comma 5-bis, integralmente sostituito dalla l. n. 177/2024, prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale, al fine di impedire al conducente la prosecuzione della condotta di guida, di disporre il ritiro cautelare della patente - da depositarsi presso il Comando - per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5) non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo.

Inoltre, si prevede che qualora il veicolo non possa essere affidato ad altra persona idonea (munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari) prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare - a spese del conducente - fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia. 

La nuova misura cautelare della visita medica di revisione

Il nuovo comma 5-ter - introdotto dalla l. n. 177/2024 - prevede che qualora non sia possibile procedere agli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5), ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.

Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici, con applicazione della sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti.

Peraltro, si prevede che, ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, il Prefetto disponga la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.

Il comma 6, integralmente sostituito dalla l. n. 177/2024, prevede che il prefetto adotti il medesimo assetto cautelare previsto dal comma precedente, anche sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui commi 3, 4 e 5.

Le misure a carico dei conducenti non titolari di patente

Il nuovo comma 6-bis - introdotto dalla l. n. 177/2024 - prevede che il conducente infra21enne, nei confronti del quale siano stati “accertati” i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze e di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, non possa conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE, prima del compimento di 24 anni. Peraltro, qualora al momento della commissione dei citati reati, il conducente stava esercitandosi alla guida, gli effetti delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente si estendono all'autorizzazione all'esercitazione di guida, di cui sia eventualmente titolare, e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione prima del compimento di 24 anni.

Ai sensi del nuovo comma 6-ter - introdotto dalla l. n. 177/2024 - quando i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze e di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti siano commessi da persona che non sia “munita” di patente, si applica:

  • in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente, anche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE, per un periodo da 1 a 2 anni;
  • in caso di condanna, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca.

La riduzione di durata della validità della patente 

Il nuovo comma 6-quater - introdotto dalla l. n. 177/2024 - nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, prevede che nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, ai sensi dei commi 6 e 8, la validità della patente possa essere confermata:

  • fino al massimo di 1 anno, la prima volta;
  • fino al massimo di 3 anni, la seconda volta;
  • fino al massimo di 5 anni, dalla terza volta in poi.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Il comma 8 dell'art. 187 prevede specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.

  1. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari a semplice richiesta degli organi di poliziaIl rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale prelevati dagli organi di polizia stradale.
  2. Il rifiuto di farsi accompagnare presso le strutture sanitarie e/o di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici, che venga opposto sia agli organi di polizia che al sanitario incaricato.
  3. Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 4, da effettuarsi in caso di incidente stradale a carico dei conducenti sottoposti alle cure mediche.

   

Oggetto di tutela della norma è l'attività di controllo per la sicurezza stradale, alla quale non possono essere frapposti ostacoli.

Il rifiuto costituisce un reato a consumazione istantanea, che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente.

La risposta sanzionatoria è parificata per relationem alle “sanzioni” previste dal comma 7 dell'art. 186.

Con la modifica recata al comma 8 dalla l. n. 177/2024 si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto disponga anche la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

Resta l'impossibilità del “rifiuto” di concorrere con il reato di guida dopo l'assunzione di sostanze.

Istituti processuali

a) Il L.P.U. sostitutivo della pena

Il comma 8-bis prevede che se non si sia verificato un incidente stradale, nelle ipotesi di guida in stato di alterazione (comma 1) o di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 8), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si oppone, con quella del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), secondo le modalità previste dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, ma per una durata corrispondente a quella dell'arresto e della conversione dell'ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno.

L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in un'apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del L.P.U. il giudice, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p., dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella originaria, della sospensione della patente e della confisca.

L'applicazione del beneficio in parola è subordinata «al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis», id est quando il conducente non abbia provocato un incidente stradale.

b) La misura alternativa alla pena detentiva

L'art. 57 l. n. 120/2010 ha previsto la possibilità di disporre, a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 47 l. n. 354/75, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, preferibilmente, nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

c) La particolare tenuità del fatto

L'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., recante Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche per i reati di pericolo astratto o presunto, perché, anche per essi, il principio di offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa, anche minima al bene protetto.

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