Le Entrate chiariscono nuovi aspetti sul consolidato nazionale

La Redazione
26 Ottobre 2018

Tre nuove Risposte a interpello fanno luce sul trasferimento dei crediti, sui limiti di compensazione e sul visto di conformità.

Con le Risposte n. 49, 50 e 51, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito ad alcuni adempimenti fiscali nell'ambito di un consolidato nazionale. Ad interpellare l'Agenzia delle Entrate sono tre società di uno stesso gruppo che hanno esercitato l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale IRES ex art. 117 e ss. T.U.I.R..

L'opzione, comunicata tramite il quadro OP del modello REDDITI SC 2017 della consolidante, è relativa al triennio 2017-2019 e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le istanti hanno ciascuna maturato nel periodo d'imposta 2016, un credito IRES che ora intendono trasferire in parte al consolidato affinché venga utilizzato in compensazione “verticale” con il debito IRES 2017 e con gli acconti IRES 2018 del consolidato stesso. In alternativa o contestualmente a tale operazione, intendono cedere il credito alle altre società del gruppo così che possa essere utilizzato in compensazione “verticale” e/o “orizzontale” dalla società cessionaria (anche non appartenente al consolidato).

A fronte di tale situazione, le società istanti pongono all'Amministrazione finanziaria tre quesiti:

  • se sussista o meno l'obbligo di apporre il visto di conformità al modello REDDITI SC 2018 e/o al modello CNM 2018 qualora venga trasferito, in tutto o in parte, il credito IRES maturato ante consolidato (art. 118, comma 2, del T.U.I.R.);
  • se a prescindere dalla risposta al precedente quesito, sia possibile regolarizzare l'apposizione del suddetto visto oltre il termine ordinario previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi e del modello CNM, tramite presentazione di una dichiarazione integrativa. In tal caso, chiedono di chiarire quali siano le sanzioni applicabili;
  • se in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo dettato per l'utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti d'imposta (pari ad euro 700.000) debba essere rispettato dalla società cedente e/o dalla società cessionaria. A tal riguardo, fanno presente di aver già esaurito, per il 2018, il suddetto limite.

Ecco, in sintesi, le risposte delle Entrate ai tre quesiti:

  • tutte e tre le società sono tenute ad apporre il visto di conformità al proprio modello REDDITI SC 2018, per “certificare” i crediti di importo superiore ad euro 5.000 dalla stessa maturati prima dell'esercizio dell'opzione (ovvero ricevuti mediante procedura semplificata) e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell'IRES del gruppo. Ciò anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo). In tal caso, i controlli da effettuare sono quelli di cui al paragrafo 5 della circolare n. 28/E del 2014. Per le Entrate, resta, inoltre, confermato che l'obbligo in esame non sussiste qualora la società istante si limiti a trasferire alla società consolidante esclusivamente la propria base imponibile, senza liquidare la relativa imposta (citata Circolare n. 28/E del 2014). La consolidante, dal canto suo, deve apporre il visto di conformità al modello CNM 2018, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ad euro 5.000. In tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione;
  • l'omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di:
  1. una dichiarazione correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
  2. una dichiarazione integrativa, con applicazione di una sanzione da 250 a 2 mila euro, eventualmente ridotta tramite il ravvedimento. In tale ipotesi qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione “orizzontale” in misura superiore ad euro 5.000 e la dichiarazione integrativa sia presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, resta applicabile la sola sanzione; decorsi i 90 giorni si applica anche la sanzione prevista nel caso di omesso versamento, eventualmente ravveduta;
  • le società possono cedere infragruppo l'IRES dalle stesse maturate ante consolidato senza particolari limiti d'importo. Quanto al cessionario, qualora utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall'IRES, lo stesso è tenuto a rispettare il limite di euro 700.000 (la compensazione è, infatti, qualificabile come “orizzontale”). Tale vincolo, invece, non sussiste qualora le eccedenze siano utilizzate in compensazione con l'IRES dal medesimo dovuta, qualificandosi, in detta ipotesi, la compensazione come “verticale”. Restano comunque fermi i chiarimenti resi in materia di visto di conformità con la Circolare n. 28/E del 2014.

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