Riforma dell'ordinamento penitenziario. In Gazzetta ufficiale i decreti legislativiFonte: D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 121
29 Ottobre 2018
Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 i tre decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, che entreranno in vigore il 10 novembre 2018: - decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81,. 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103». - decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, «Riforma dell'ordinamento; penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103»; - decreto legislativo 2 ottobre 2028, n. 124, «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni - Il d.lgs. n. 121/2018, in particolare, introduce una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (c.d. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L'esecuzione della pena nei confronti del minorenne deve essere volta a «favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero» (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018). La pena detentiva diventa l'extrema ratio, qualora via sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati, e vengono introdotte le misure penali di comunità: - l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4); - l'affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5); - la detenzione domiciliare (art. 6); - la semilibertà (art. 7). La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire (art. 2, comma 6) e l'esecuzione avviene principalmente «nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari» (art. 2, comma 7). Il Capo III, «Disciplina dell'esecuzione», all'art. 10 regola la particolare ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto, ipotesi sinora non disciplinata in modo specifico ma solo dalla regola generale di cui all'art. 665, comma 4, c.p.p.. La nuova disciplina prevede dunque che se nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il P.M. emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'art. 656 c.p.p. e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. È quindi lasciata al magistrato di sorveglianza la possibilità di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso in atto e, se il condannato ha compiuto ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all'art. 24 d.lgs. n. 272/1989. Infine, l'ultimo Capo è dedicato alla riorganizzazione degli istituti penali per minorenni e all'intervento educativo. In particolare: - deve essere assicurata la separazione dei minorenni dai giovani adulti e quella degli imputati dai condannati (art. 15); - la permanenza all'aria aperta deve essere di almeno 4 ore al giorno, salvo che specifici motivi non rendano necessaria una riduzione dell'orario (art. 17); - i detenuti sono ammessi a frequentare all'esterno dell'istituto corsi di istruzione, di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale (art. 18); - in un'ottica di tutela dell'affettività, il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili e alla possibilità di usufruire ogni mese di quattro visite prolungate tra le 4 e le 6 ore con congiunti ovvero con persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo (art. 19); L'art. 22 stabilisce che «salvo specifici motivi ostativi anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative». Il progetto di intervento educativo, a cui deve conformarsi la permanenza nell'istituto penale, deve essere predisposto entro 3 mesi dall'inizio dell'esecuzione e deve essere ispirato ai principi della personalizzazione delle prescrizioni, alla flessibilità e assicurare la graduale restituzione di spazi di libertà. Al detenuto è assicurato il supporto psicologico e il progetto educativo deve essergli presentato con linguaggio comprensibile (art. 14).
*Tratto da ilpenalista.it |