Decreto Fiscale: le novità in tema di detrazione IVA

La Redazione
31 Ottobre 2018

Entro il 16 del mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tra le novità previste dal Decreto Fiscale, attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato, spicca la semplificazione in tema di detrazione dell'IVA che consente al cessionario/committente di computare l'IVA, addebitatagli in fattura, nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile.

Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo.

In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

Le nuove norme, previste all'art. 14 del Decreto Fiscale, stabiliscono, infatti, che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente. La novità, inserita tramite una modifica al comma 1 dell'art. 1 d.P.R. n. 100/1998, tiene conto dei termini concessi per la emissione della fattura (in particolare di quella cd "differita") e dei tempi di recapito della fattura elettronica, ed evita, di fatto, che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.

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