Le spese dei frontalini sono a carico del condominio anche se il palazzo non presenta elementi di pregio architettonico

Redazione scientifica
02 Novembre 2018

Anche se il balcone aggettante appartiene in via esclusiva al proprietario, le spese del frontalino sono a carico di tutti quando l'edificio non mostra particolari pregevolezze artistiche o architettoniche. Difatti è sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.

I giudici del merito avevano rigettato l'impugnazione proposta dai condomini Tizio e Caio avverso la delibera assembleare avente ad oggetto la ripartizione delle spese dei balconi a carico di tutti i condomini. Di conseguenza, i ricorrenti condomini avevano proposto ricorso in cassazione eccependo l'erroneità della statuizione dei giudici per non avere tenuto conto del fatto che il frontalino costituiva parte del balcone ed essendo quest'ultimo, a sua volta, proiezione dell'appartamento. Di talché, secondo i condomini, la riparazione del primo doveva porsi a carico del singolo condomino e non del condominio, non constando una situazione di pregio architettonico da salvaguardare tale da giustificare l'accollo collettivo della spesa.

Nel giudizio di legittimità, è stato ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale. Difatti, secondo i giudici di secondo grado, l'indicazione dell'o.d.g. di cui alla convocazione assembleare (scelta della ditta per il restauro frontalini, balconi e prospetti, correlato alla documentazione allegata) costituiva la prova sufficientemente tranquillizzante del positivo assolvimento dell'onere di informazione dei condomini sulle questioni indicate in merito ai lavori in oggetto. Tra l'altro, costituisce principio consolidato l'affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Premesso ciò, secondo la cassazione, al fine dell'imputazione al Condominio del costo del recupero non occorre che l'edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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