Notifica non andata a buon fine e colpa del notificante
07 Novembre 2018
Il caso. La Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame evidenziando che la sentenza di primo grado non era stata notificata e che la citazione d'appello era tardiva. In particolare, la Corte rilevava che la scusabilità dell'errore nell'individuazione del luogo di notifica non era sussistente.
Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. e dei principi in tema di errore scusabile.
Notifica non andata a buon fine. A parere del Collegio, la questione da risolvere, a monte dell'indagine circa i tempi della ripresa del procedimento notificatorio, riguarda la sussistenza della non imputabilità alla ricorrente della mancata conclusione della prima notifica.
La colpa è del notificante. Tale indagine, hanno rilevato i Giudici, deve essere risolta in senso negativo per la ricorrente. Infatti, «dato il decesso del procuratore e la necessità della notifica alla parte personalmente, l'appellante avrebbe dovuto controllare, mediante opportuna visura camerale ed usando la dovuta diligenza, se, decorso oltre un anno dal deposito della sentenza, la stessa avesse o meno mutato la propria sede, in quanto l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, concorre all'identificazione del destinatario di essa, ed il relativo accertamento costituisce un adempimento preliminare a carico del notificante». Nel caso in esame, concludono i Giudici, la decadenza dall'impugnazione non può dirsi avvenuta per causa non imputabile alla parte dato che la ricorrente non ha precisato quando abbia appreso della mancata consegna e, dunque, gli stessi presupposti fattuali che avrebbero impedito la tempestiva riattivazione del processo notificatorio.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |