Una “generica” influenza non costituisce legittimo impedimento
07 Novembre 2018
«In tema di legittimo impedimento a comparire, dell'imputato o del suo difensore, per malattia certificata da documentazione medica […] il giudice, nel valutare il certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata, valutazione del referto e senza dover necessariamente disporre una “visita fiscale” o un accertamento tecnico, la rilevanza della patologia di cui si afferma colpito l'imputato o del difensore». Il principio è stato riaffermato da Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 49668/2018. Nel caso di specie era stato proposto ricorso in cassazione lamentando, tra l'altro, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 484 e 420-ter c.p.p., e quindi la violazione del diritto di difesa, per non aver il giudice di seconde cure riconosciuto il legittimo impedimento a comparire del difensore a causa di malattia certificata il medico curante. La Corte d'appello aveva respinto la richiesta del difensore rilevando che il certificato da questo presentato, recante la dicitura “Certifico che … è affetto da influenza. Si consigliano 4 gg di riposo” non fosse indicativo del carattere assoluto dell'impedimento. Sulla stessa linea la Cassazione che in motivazione rileva: «L'indicazione del grado della febbre è essenziale per valutare la fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento sicché è inidonea la certificazione medica che si limiti ad attestare un generico stato febbrile» |