Responsabilità civile
RIDARE

Responsabilità extracontrattuale nella “legge Balduzzi”

03 Aprile 2014

Il rapporto contrattuale che si instaura col medico cui ci si rivolga direttamente per prestazioni sanitarie svolte nel suo studio privato – e dunque al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o private – va pacificamente inquadrato nella disciplina codicistica del contratto d'opera intellettuale. Quando invece il paziente si rivolga ad una struttura sanitaria pubblica o privata ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, con l'accettazione del medesimo nella struttura si determina la conclusione di un contratto atipico – c.d. di spedalità – a forma libera e sinallagmatico, il cui contenuto ricomprende una quantità di prestazioni tipicamente riassunte nell'espressione ‘assistenza sanitaria'.

Nozione

BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Contratto d'opera professionale

Il rapporto contrattuale che si instaura col medico cui ci si rivolga direttamente per prestazioni sanitarie svolte nel suo studio privato – e dunque al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o private – va pacificamente inquadrato nella disciplina codicistica del contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 c.c. e ss.)

Contratto di spedalità

Quando invece il paziente si rivolga ad una struttura sanitaria pubblica o privata ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, con l'accettazione del medesimo nella struttura si determina la conclusione di un contratto atipico – c.d. di spedalità – a forma libera e sinallagmatico, il cui contenuto ricomprende una quantità di prestazioni tipicamente riassunte nell'espressione assistenza sanitaria'. La struttura sanitaria, dunque, è contrattualmente obbligata verso il paziente ad eseguire sia prestazioni mediche in senso stretto – inerenti a diagnosi e cura –, sia una serie di altre prestazioni strumentali rispetto alle prime. All'obbligazione principale, avente ad oggetto la prestazione sanitaria tecnicamente intesa – l'effettuazione delle cure mediche e chirurgiche (generali e specialistiche) –, si giustappongono svariate prestazioni quali ad es. la messa a disposizione di personale medico e ausiliario, di personale paramedico, di medicinali, delle attrezzature tecniche necessarie anche per eventuali complicazioni o emergenze, l'erogazione del servizio infermieristico nonché le prestazioni lato sensu alberghiere quali ad es. il ricovero e la ristorazione (per tutte, Cass. S.U., sent., 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2007 n. 8826).

Nel quadro sinallagmatico si colloca altresì l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, che si atteggia variamente nella situazione data, potendo essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente (Cass. civ., sez. III, sent., 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ., sez. III, sent., 26 gennaio 2006 n. 1698).

Elemento oggettivo

Contratto d'opera intellettuale: responsabilità (contrattuale) del medico libero professionista verso il paziente

È pacifica in questa ipotesi la natura contrattuale della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni che formano oggetto del rapporto d'opera professionale; ciò che la Suprema Corte ha comunque rimarcato esplicitamente, sottolineando la diversità, al riguardo, dei paesi dell'area romanistica rispetto agli ordinamenti di Common law, caratterizzati invece dalla tendenza a ricondurre la colpa medica nell'alveo della responsabilità aquiliana (torts) (Cass. civ., sez. III, sent., 22 gennaio 1999 n. 589).

Contratto di spedalità: responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria verso il paziente

L'inadempimento delle variegate obbligazioni complessivamente generate dal contratto di spedalità comporta responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente a prescindere dalla natura – privata o pubblica – della struttura stessa; e ciò sul rilievo della sostanziale identità delle prestazioni dovute così dall'ospedale pubblico, come dalla clinica privata (per tutte, in ragione della particolare completezza, Cass., S.U., sent., 11 gennaio 2008 n. 577). La struttura risponde direttamente per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., per le obbligazioni su di essa tout court incombenti, e cioè quelle tipicamente attinenti alla predisposizione del necessario assetto organizzativo; si configura invece una sua responsabilità (contrattuale) indiretta per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., con riguardo alle prestazioni strettamente sanitarie, quelle cioè direttamente erogate dai medici che operano a vario titolo nell'ambito della struttura medesima (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent., 26 giugno 2012 n. 10616). Il concorso delle due responsabilità – quella ex art. 1228 c.c. della struttura e quella per ‘contatto sociale' (v. infra) del medico che operi nel suo ambito – ha carattere solidale (Cass. civ., sez. III, sent., 5 dicembre 2013 n. 27285, la quale nel caso di specie è stata costretta a precisare che la concorrente e solidale responsabilità del medico postula l'autonomo, specifico accertamento della sua condotta colposa in rapporto all'evento dannoso).

La responsabilità indiretta dell'ente ospedaliero o della clinica privata per l'inadempimento della prestazione sanitaria da parte dei singoli medici non postula necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra questi ultimi e la struttura. Infatti, anche in difetto di un vincolo di collaborazione, basta un qualche collegamento funzionale tra struttura sanitaria e prestazione del medico per giustificare la qualifica di quest'ultimo quale ‘ausiliario' ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Cass. civ., sez. III, sent., 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ., sez. III, sent., 14 luglio 2004 n. 13066).

Anche il medico scelto autonomamente e privatamente dal paziente (ad es. il medico c.d. di fiducia) può determinare l'insorgenza della responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria, qualora il medesimo venga autorizzato da quest'ultima ad operare nel suo ambito, con la conseguente messa a disposizione di mezzi e attrezzature. La circostanza che un medico ‘esterno', svincolato cioè da rapporti di stabile collaborazione con un ente ospedaliero, esegua la prestazione sanitaria all'interno di quest'ultimo, comporta un vero e proprio collegamento tra le obbligazioni rispettivamente riferibili a medico ed ente nei relativi rapporti col paziente. Infatti, da un canto il medico può rispondere per non avere controllato adeguatamente l'idoneità degli strumenti e comunque dell'assetto organizzativo della struttura nella situazione data; d'altro canto può sussistere la responsabilità dell'ente per l'inadeguato controllo in merito all'idoneità professionale del medico per il caso specifico, anche in ragione dei titoli di abilitazione (Cass. civ., sez. III, sent., 26 giugno 2012 n. 10616).

Contratto di spedalità: responsabilità (contrattuale) del medico verso il paziente

Ha carattere contrattuale anche la responsabilità del medico operante in seno alla struttura sanitaria, privata o pubblica che sia; essa si fonda non già su un (inesistente) contratto tra medico e paziente – il quale si è rivolto impersonalmente all'ente –, sibbene sul semplice ‘contatto sociale' determinatosi tra i due in virtù dell'accettazione del paziente da parte dell'ente ospedaliero o della casa di cura: ‘contatto' che naturalmente si determina nel momento in cui il medico-persona fisica ‘prende in carico' il paziente o comunque instaura il rapporto terapeutico con esso. Quanto alla portata concreta delle obbligazioni derivanti dal contatto sociale, la prestazione del medico deve modellarsi sul contenuto di un comune contratto d'opera professionale. In altre parole, l'esercizio dell'attività sanitaria concretamente riconducibile al rapporto medico-paziente instauratosi di fatto in virtù del contatto sociale non può essere differente dal contenuto che si avrebbe in caso di conclusione di un ordinario contratto d'opera. Non si tratta di contatto sociale che generi – come talora ritenuto in sede dottrinale – un'obbligazione senza prestazione, né è corretto affermare che l'obbligazione generata dal contatto abbia ad oggetto la ‘protezione' del paziente. Accade invece che, quantunque tra medico operante nell'ambito dell'ente e paziente non venga concluso un contratto – giacché il contratto di spedalità ha come parti solo il paziente e l'ente – il mero contatto (sociale) tra medico e paziente basta ad istituire tra i due un autonomo rapporto contrattuale di contenuto ed effetti corrispondenti a quelli di un contratto d'opera professionale (per tutte, Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2007 n. 8826).

E la responsabilità aquiliana ?

L'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 – c.d. legge Balduzzi ) stabilisce che «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». L'esplicito richiamo normativo dell'art. 2043 c.c. – norma cardine in tema di responsabilità aquiliana – ha creato più di qualche incrinatura sul consolidatissimo fronte interpretativo che ancora stabilmente la responsabilità medica al titolo contrattuale.

Alcune pronunce di merito hanno ritenuto infatti che la materia debba regolarsi secondo i canoni della responsabilità extracontrattuale, cosicchè graverebbe sul paziente l'onere di provare la colpa – in ciò risiedendo il distinguo tra i due titoli di responsabilità quanto a partizione dell'onere probatorio circa l'elemento soggettivo –, ed inoltre la posizione del debitore della prestazione sanitaria sarebbe alleggerita dal dimezzamento del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria: dai 10 anni di cui all'art. 2946 c.c. ai 5 anni di cui all'art. 2947, comma 1, c.c.

Si è osservato per contro che la lettura in chiave aquiliana della norma in parola ne postulerebbe un ambito applicativo limitato ai soli medici dipendenti e alle rispettive strutture, non potendosi ricomprendere le ipotesi – rapporto diretto tra paziente ed esercente la professione sanitaria – in cui il rapporto terapeutico si fonda su un vero e proprio titolo contrattuale, con sicura esclusione dunque dell'art. 2043 c.c. quale parametro normativo di responsabilità. Siccome però l'art. 3 cit. sembra norma avente portata generale – ad es. sia perché l'espressione “esercente la professione sanitaria” non legittima distinzioni tra medico libero professionista e medico dipendente, sia perché la ratio normativa (arginare la medicina difensiva come fattore di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, alleggerendo la responsabilità del medico) si attaglia propriamente anche al libero professionista –, allora il modello aquiliano dovrebbe valere per tutti gli esercenti la professione sanitaria; e dunque, inaccettabilmente, anche per quelli legati da un rapporto contrattuale diretto col paziente (Grazzini, 1238 ss.).

D'altro canto si è ritenuto che l'ambito di riferimento degli ‘esercenti la professione sanitaria' vada perimetrato nel senso di includervi i soli medici-persone fisiche, sul rilievo anzitutto che in tal senso vanno certamente intese ad es. le fonti normative le quali definiscono ed inquadrano le categorie di riferimento – così ad es. la l. 10 agosto 2000 n. 51, che individua quattro categorie di “operatori delle professioni sanitarie” con riferimento a svariate aree (infermieristica, ostretica, riabilitativa, tecnico-diagnostica, tecnico-diagnostica e preventiva) –; e sull'ulteriore rilievo che la versione 12 ottobre 2012 del decreto Balduzzi, poi non più riprodotta, con riguardo alla doverosità della copertura assicurativa considerava in termini autonomi e separati gli enti sanitari. Su queste basi dunque – ferma la pacifica riconduzione al titolo contrattuale di responsabilità quando il rapporto tra medico e paziente si fondi su un vero e proprio contratto d'opera ex art. 2230 c.c. – l'evocazione normativa dell'art. 2043 c.c. potrebbe giustificarsi, in chiave di previsione del modello risarcitorio aquiliano, con riferimento ai soli medici operanti in seno alla struttura sanitaria (Hazan, 540 ss.).

Non si è mancato di evidenziare comunque le difficoltà di coordinamento delle due posizioni processuali dei convenuti qualora si ipotizzi – come si è fatto in talune pronunce di merito – un duplice, contestuale titolo di responsabilità: aquiliana per il medico e contrattuale per l'ente ospedaliero (con le ben note differenze quanto a termine prescrizionale e contenuto dell'onere probatorio); e ciò evidenziandosi ad es. che l'accertamento della responsabilità del medico (secondo il modello aquiliano) si colloca su un piano di priorità logico-giuridica rispetto all'accertamento relativo alla struttura (secondo il modello contrattuale) quando venga in rilievo l'inadempimento di un'obbligazione sanitaria stricto sensu (Zorzit, 86 ss.).

Deve darsi conto poi di notazioni fortemente critiche in ordine al ‘senso' del richiamo della responsabilità aquiliana, nel quadro dell'incidenza negativa della legge sui valori costituzionali. La legge Balduzzi, cioè, denoterebbe la propensione ad assicurare non già l'offerta di un servizio sanitario improntato ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97 Cost.), sibbene una contrazione di oneri assicurativi e contenzioso, con risparmio sui costi della sanità conclusivamente addossato ai cittadini – cioè coloro nel cui interesse fu istituito il servizio sanitario pubblico – . Vengono in gioco pertanto i corollari negativi del richiamo della responsabilità ex art. 2043 c.c. – a dispetto del contatto sociale tra paziente e medico pubblico –, ad es. sul piano della dimidiazione del termine prescrizionale e dell'accollo al paziente di un onere probatorio (in merito a imprudenza, negligenza o imperizia del sanitario) assai impervio quando si ignori il funzionamento della struttura (Carbone, 386 ss.).

Ad ogni modo – e rinviando ad altri approfondimenti l'illustrazione dei contrasti interpretativi sulla valenza del richiamo dell'art. 2043 c.c. da parte della legge Balduzzi –, allo stato la Cassazione ha chiarito che in verità nulla è cambiato, quanto a titolo della responsabilità, rispetto al quadro interpretativo consolidatosi in materia di colpa sanitaria. Ha infatti affermato che, pur dopo la legge Balduzzi, «la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale» (Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013 n. 4030); e ha ribadito che, siccome “in lege aquilia et levissima culpa venit”, il riferimento all'art. 2043 c.c. indica semplicemente la preoccupazione del legislatore di escludere l'irrilevanza della colpa lieve nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, senza che vi sia alcun intento di prendere posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. In altre parole, resta fermo il quadro interpretativo che riserva l'area contrattuale alle ipotesi di colpa medica (Cass. civ., sez. VI, ord., 17 aprile 2014 n. 8940).

Pare dunque che non possa proprio parlarsi – come si è fatto da alcuni – di un sovvertimento del titolo di ascrizione della responsabilità da colpa medica, ancora essenzialmente riconducibile all'ambito contrattuale. Conseguentemente, l'unica ipotesi di danno aquiliano prospettabile a carico del medico deve giocoforza prescindere sia (ovviamente) dal contratto direttamente concluso col medesimo, sia dal contatto sociale generato comunque dal rapporto di spedalità con l'ente sanitario. E così si rileva giustamente che residuano ipotesi di danno aquiliano davvero marginali, potendo ad es. immaginarsi – quale fattispecie sussumibile nel modello extracontrattuale – il caso del medico che soccorra il soggetto leso nell'immediatezza di un sinistro, a prescindere da qualsiasi richiesta da parte di quest'ultimo (Smorto, 647).

Nesso di causalità

In merito al nesso causale, l'onere di allegazione e prova gravante sull'attore assume una ben precisa connotazione quando l'azione esercitata abbia carattere contrattuale – praticamente sempre, come visto –; non sono infrequenti gli annullamenti in Cassazione dovuti proprio alla disattenzione del giudice nel valutare la (delicata) partizione degli oneri probatori in tema di nesso eziologico, quando venga in gioco la responsabilità contrattuale. Gli errori più ricorrenti consistono nella confusione tra nesso causale in senso materiale e nesso in senso giuridico, e nella riconduzione entro l'ambito del nesso eziologico di valutazioni attinenti invece all'elemento soggettivo dell'illecito.

Ora, la prova che il paziente danneggiato deve fornire in merito al rapporto causale si sostanzia nella dimostrazione che la condotta – commissiva od omissiva – del sanitario appartiene semplicemente alla sequenza causale (materiale) da cui è derivato l'evento dannoso; il quale è costituito, a seconda dei casi, dalla persistenza della patologia da curare, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia, o dalla morte. Si tratta del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, talchè l'operato del medico si pone come antecedente necessario (condicio sine qua non) sul piano oggettivo, anche se in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento. Il paziente, quale attore, deve semplicemente dimostrare l'effettività del nesso di causalità materiale, e cioè che il comportamento del sanitario ha generato, o ha contribuito a generare, una relazione obiettiva con l'evento, così da costituire una causa in senso materiale; e ciò a prescindere da ogni valutazione in chiave di previsione soggettiva o prevedibilità oggettiva, la quale si colloca nell'area della colpa.

Va tenuto ben distinto il nesso di causalità giuridica, in merito al quale l'onere probatorio grava invece sul debitore della prestazione sanitaria che sia convenuto in giudizio; si tratta della relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso col fatto di tutti gli antecedenti causali precedenti. La prova di fatti idonei ad elidere ogni rilievo causale dello svolgimento del rapporto curativo – e tali così da assumere rilievo determinante esclusivo – riguarda la causalità giuridica e non materiale. Allo stesso modo, la dimostrazione della idoneità o inidoneità delle condotte (positive od omissive) ad assicurare l'esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto curativo, e la dimostrazione che eventuali condotte omesse avrebbero potuto assicurarla e scongiurare l'evento, rilevano sul piano della causalità in senso giuridico e dell'elemento soggettivo. Il nesso di causalità giuridica va valutato secondo criteri di probabilità scientifica – ove gli stessi risultino esaustivi – e di logica quando il ricorso a leggi scientifiche di copertura non sembri adeguatamente praticabile.

E' essenziale dunque non riportare sul terreno della causalità materiale le valutazioni che invece ineriscono alla causalità in senso giuridico ovvero alla colpa, col conseguente, ingiusto aggravamento dell'onere probatorio del paziente. La categoria logica della previsione e prevedibilità si pone su un piano logico-giuridico affatto autonomo, e rientra negli oneri probatori del convenuto debitore della prestazione sanitaria quando la responsabilità abbia natura contrattuale. (per tutte, in ragione del particolare rigore dogmatico – che ne fa un essenziale punto di riferimento sul tema – Cass. civ., sez. III, sent., 12 settembre 2013 n. 20904).

Onere della prova

Il paziente (quale attore) deve anzitutto allegare e provare il contratto – ovvero il ‘contatto sociale' – posto a fondamento della domanda risarcitoria da malpractice medica, oltre che l'insorgenza della patologia derivatane, ovvero l'aggravamento della medesima. Deve poi allegare gli estremi non di un qualunque inadempimento ravvisabile nella situazione data, sibbene di un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno concretamente lamentato. In particolare, l'attività assertiva attorea deve essere precisa e accurata in quanto relativa ad inadempimenti specifici, in tesi idonei a porsi come causa o concausa del danno. Trattandosi di responsabilità contrattuale, sul paziente non incombe alcun onere di allegazione e prova con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, e cioè la colpa della struttura sanitaria o del medico, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto quello del quantum – la gravità della colpa stessa –.

Grava invece sul convenuto l'onere di provare che non c'è stato l'inadempimento dedotto in giudizio dal paziente, ovvero che, pur essendovi stato, non ha provocato il danno in questione. È l'ente sanitario o il medico dunque a dover dimostrare – a fronte delle (necessariamente specifiche) allegazioni attoree in punto di inadempimento – che non può essergli mosso alcun rimprovero quanto a diligenza, prudenza e perizia, ovvero che la colpa non è qualificabile in termini di gravità (in chiave di applicazione dell'art. 2236 c.c.), ovvero che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, quest'ultimo non si trova in rapporto causale rispetto alla produzione del danno (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent., 12 dicembre 2013 n. 27855 e Cass. civ., sez. III, sent., 21 luglio 2011 n. 15993).

Il convenuto pertanto deve provare che l'inesattezza della prestazione è dovuta ad una causa che non gli è imputabile, senza che rilevino al riguardo né la distinzione tra interventi di facile e difficile esecuzione, né la ricorrenza di un'obbligazione di mezzi; ciò sul presupposto che (come appena visto) l'evento che fonda la responsabilità sanitaria può consiste nell'insorgenza di una nuova patologia, ovvero nel peggioramento della patologia pregressa, ovvero anche nell'inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico ha reso necessario. In altre parole, l'ente ospedaliero ovvero il professionista – a fronte del mancato raggiungimento del risultato terapeutico – non può invocare a sua ‘discolpa' la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, pretendendo di collocare l'attività medico-sanitaria nell'area delle prime; e ciò sul rilievo che detta distinzione, come autorevolmente sostenuto anche in sede dottrinale, manca di autentico riscontro normativo e deve conclusivamente ritenersi di dubbio fondamento (Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2007 n. 8826).

L'assolvimento dell'onere di allegazione elide così il fondamento dei rilievi critici secondo cui il debitore cui sia rimproverata l'inesattezza dell'adempimento sarebbe gravato dall'onere di provare una negativa indeterminata, avente ad oggetto l'assenza dell'intera serie – potenzialmente illimitata – dei profili di inesattezza della prestazione. Infatti la specificità dei profili di inadempimento oggetto dell'allegazione del paziente restringe l'oggetto della prova liberatoria addossata al convenuto, cosicché la proposizione probatoria di quest'ultimo si atteggia come negativa determinata e non certo indefinita (Patti, 465).

Si è peraltro osservato che quando il medico provi di aver osservato tutte le cautele esigibili per l'esecuzione della prestazione, talché possa considerarsi assolto l'onere probatorio in tema di colpa – la non rimproverabilità della condotta quanto a diligenza e perizia –, la causa ignota dovrebbe essere addossata al paziente; e ciò perché, adottandosi una lettura soggettivistica dell'art. 1218 c.c., la portata dell'onere probatorio incombente sul debitore della prestazione sanitaria non dovrebbe spingersi sino a ricomprendere l'identificazione della causa dell'evento, quando sia stata dimostrata la diligenza e perizia della prestazione (De Luca, 202 ss.). Difatti si è precisato che, qualora all'esito del giudizio permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico (Cass. civ., sez. III, sent., 26 febbraio 2013 n. 4792).

Vanno infine evidenziati i rilievi critici mossi da attenta giurisprudenza di merito (Trib. Milano, g.u. Spera, sent., 22 aprile 2008 n. 5305) con riguardo, tra l'altro, alla portata dell'onere di allegazione dell' «inadempimento qualificato astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass., S.U., sent., 11 gennaio 2008 n. 577) nelle fattispecie (assolutamente prevalenti) in cui il debitore della prestazione sanitaria non garantisca il risultato conclusivo. Richiamando il noto principio della vicinanza della prova, il giudice milanese ha osservato che di regola il creditore non conosce preventivamente tutte le condotte costituenti esatto adempimento alla stregua delle leges artis in materia, talchè solo dopo l'istruzione probatoria possono individuarsi i contorni dell'inadempimento concretamente avutosi – d'altronde ogni condotta (intermedia) tenuta in adempimento dell'obbligazione di comportamento può ben essere astrattamente efficiente alla causazione del danno – . Per tale ragione, evocando icasticamente la dinamica scambievole di una partita di tennis, il tribunale di Milano ha prospettato una partizione degli oneri probatori nel senso che: 1) il paziente può allegare l'inadempimento anche solo in termini generici; 2) la controparte (debitrice della prestazione sanitaria) deve illustrare specificamente contenuto e modalità della prestazione eseguita; 3) il paziente a questo punto ha l'onere di ricollegare (sul piano assertivo) taluna delle condotte alla violazione delle leges artis; 4) la controparte è tenuta infine a dimostrare la correttezza ed esattezza dell'adempimento.

Aspetti processuali

In tema di colpa sanitaria richiede spiccata attenzione l'attività assertiva, la cui adeguatezza condiziona rilevantemente la dinamica dell'istruzione probatoria. In concreto, le allegazioni attoree devono essere specifiche con riferimento ai profili concreti di responsabilità medica di volta in volta ascritti al convenuto, ma non si richiede alcun particolare tecnicismo. Non è necessario dare conto di aspetti tecnici tipicamente rientranti nel sapere medico specialistico, bastando le cognizioni ordinarie di un non professionista del settore. In particolare, la soglia di esigibilità in merito al tecnicismo delle allegazioni va individuata avendo riguardo al sapere medio di un avvocato che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (per tutte, in ragione della particolare chiarezza, Cass. civ., sez. III, sent., 19 maggio 2004 n. 9471). E' essenziale dunque individuare la soglia di specificità esigibile, in ordine all'attività assertiva da svolgere necessariamente nel rispetto delle barriere preclusive (la cristallizzazione del thema decidendum); in altre parole, bisogna individuare i requisiti dell'attività di allegazione da svolgere tempestivamente, tenendo conto del fatto che non possono certo esigersi linguaggio e conoscenze tecniche appartenenti all'area del sapere sanitario. Al riguardo può bastare che, nel rispetto delle preclusioni assertive, l'allegazione inerisca ad un fatto costitutivo dell'illecito considerato semplicemente nella sua essenzialità materiale, cosicchè le allegazioni relative a quelle specificazioni di condotta tipicamente frutto del sapere settoriale non soggiacciono agli sbarramenti preclusivi propri delle allegazioni in fatto (Cass., sez. VI, ord., 26 luglio 2012 n. 13269).

Profili penalistici e/o amministrativi e/o tributari

La responsabilità del medico dipendente dell'ospedale pubblico, il quale sia chiamato a rispondere del danno subito dal paziente, può fondare l'azione di rivalsa della struttura contro il medico stesso. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, l'azione in parola postula che «l'amministrazione … abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente» e si ricollega all'art. 18, d.P.R. cit., il quale sancisce l'obbligo risarcitorio nei confronti della struttura pubblica per i danni ascrivibili alla responsabilità del suo dipendente. Viene in gioco allora la responsabilità amministrativa e contabile del medico pubblico, e la giurisdizione al riguardo compete alla Corte dei Conti. L'azione di rivalsa dunque si ricollega alla responsabilità personale dell'operatore sanitario per “violazione del diritto del terzo”, cagionata sia dall'illecita commissione od omissione di “atti od operazioni”, sia dal “ritardo ingiustificato” degli stessi (art. 23, comma 3, d.P.R. cit.). La giurisprudenza della Corte dei Conti, nel quadro applicativo degli artt. 22 e 23, condiziona l'accoglimento dell'azione di rivalsa – col conseguente riconoscimento della responsabilità amministrativa e contabile – alla sussistenza di colpa grave in capo al medico, utilizzando spesso il parametro codicistico ex art. 2236 c.c. (per tutte, C. Conti, sez. Umbria, sent., 30 maggio 2013 n. 44). Pertanto il coefficiente soggettivo idoneo a fondare la tutela in rivalsa è necessariamente la colpa grave, anche alla stregua delle norme del codice civile che limitano in tal senso la rilevanza dell'elemento soggettivo a fronte di prestazioni complesse e di difficile soluzione (C. Conti, sez. Lombardia, sent., 29 ottobre 2007 n. 501). Quando l'azione di rivalsa investa più medici – l'ipotesi dell'equipe sanitaria – l'eventuale graduazione di responsabilità amministrativa e contabile riguarda l'incidenza causale delle varie condotte, non già la misura della colpa grave, necessariamente comune a tutti i concorrenti (C. Conti, sez. appello Sicilia, sent., 23 gennaio 2012 n. 18).

Riferimenti bibliografici

V. Carbone, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi, in Danno e Resp., n. 4, 2013.

M. De Luca, La nuova responsabilità del medico dopo la legge Balduzzi, Roma 2012.

B. Grazzini, Responsabilità dell'esercente le professioni sanitarie e rischio clinico nel c.d. “Decreto Balduzzi”, in Il Corriere Giuridico, n. 10, 2013.

M. Hazan – D. Zorzit, Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilità sanitaria, Giuffrè 2013.

S. Patti, L'onere della prova nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità (a cura di L. Garofalo), 461 ss., Napoli2011.

G. Smorto, Responsabilità medica, in Digesto delle Discipline Privatistiche (diretto da R. Sacco), 640 ss., Utet 2013.

D. Zorzit, La responsabilità del medico alla luce del “Decreto Balduzzi”: un viaggio tra nuovi e vecchi scenari, in Danno e Resp., n. 1, 2014.

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