Separazione consensuale: i coniugi possono chiedere concordemente l’addebito?
08 Novembre 2018
In un verbale di separazione consensuale, ovvero quando una iniziale separazione giudiziale venga definita su conclusioni congiunte, i coniugi possono chiedere concordemente al Tribunale di dare atto dell'addebito a carico di uno di essi?
L'art. 151 comma 2 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, ove richiesto, possa dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione. L'addebito (strettamente imparentato con la “colpa”, che prima della riforma del 1975 costituiva il presupposto della separazione) rappresenta, in buona sostanza, una sanzione per quel coniuge che, con il proprio comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia determinato la crisi coniugale. La pronuncia di addebito rappresenta un capo autonomo rispetto a quello sullo status e richiede necessariamente la prova di un nesso di causalità fra condotta antidoverosa ed intollerabilità della convivenza. Gli effetti della declaratoria di addebito sono di natura patrimoniale: il coniuge “colpevole” perde il diritto al mantenimento (potendo vantare solo gli alimenti, se in stato di bisogno: art. 156 c.c.), come pure i diritti successori quale legittimario, per il caso di premorienza dell'altro (artt. 548 e 545 c.c.). Proprio l'indisponibilità dei diritti successori che conseguono alla declaratoria di addebito ha indotto il Tribunale di Caltanissetta ad escludere l'ammissibilità della relativa domanda, formulata in forma congiunta dai coniugi, a fronte del disposto dell'art. 458 c.c. che sanziona con la nullità ogni patto successorio (Trib. Caltanissetta 18 novembre 2015 v. A. Figone, Inammissibile l'addebito nella separazione consensuale o su richiesta congiunta dei coniugi in IlFamiliarista). Solo il giudice, all'esito di un procedimento contenzioso potrebbe dunque pronunciare sull'addebito. La soluzione, coerente con i principi generali, non si coordina peraltro agevolmente con i sempre maggiori spazi di autonomia negoziale, che l'ordinamento intende garantire ai coniugi nella definizione dei rapporti della crisi coniugale. |