Compensi di avvocato: l’ordinanza è inappellabile e ricorribile per cassazione
08 Novembre 2018
Il caso. Un avvocato chiedeva al tribunale di Foggia la condanna di un proprio cliente al pagamento del compenso spettante per l'assistenza legale prestata in giudizio. L'avvocato aveva prodotto in giudizio una fotocopia dell'atto di citazione contenente in calce il mandato, ma il convenuto aveva tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione, cui seguiva la richiesta di verificazione da parte attorea. Il tribunale rigettava la domanda sottolineando l'impossibilità di procedere alla verificazione o alla querela di falso per la mancata produzione in giudizio della procura in originale.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'avvocato.
Ordinanza inappellabile e ricorribile per cassazione. Preliminarmente il Collegio esclude ogni dubbio sull'ammissibilità del ricorso, contestata dal controricorrente. La giurisprudenza (Sezioni Unite n. 4002/16) ha infatti avuto modo di chiarire che la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Ne consegue l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, così come prescrive testualmente il quarto comma del citato art. 14 e la sua diretta ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., come avvenuto nel caso di specie. |