Le spese di rifacimento dell'orditura secondaria di un tetto, il cui sottotetto è proprietà esclusiva, come vanno ripartite?
13 Novembre 2018
Le spese di rifacimento dell'orditura secondaria di un tetto il cui sottotetto è proprietà esclusiva come vanno ripartite?
Al fine di rispondere al quesito posto si pone preliminarmente la necessità di comprendere cosa sia l'orditura secondaria di un tetto. Sotto il profilo costruttivo l'orditura secondaria o piccola orditura è uno dei due elementi strutturali di cui si compone il tetto, l'altro, che ne costituisce la parte principale, è detto grossa armatura o grossa orditura. Tralasciando le componenti delle due parti di struttura, al fine di individuare la corretta modalità di riparto della spesa per il rifacimento dell'orditura secondaria del tetto, si tratta di individuare la natura giudica di detta componente e la rilevanza che, in detto contesto, riveste il sottotetto, di proprietà esclusiva. Il tetto, come noto, costituisce copertura dell'edificio e, come tale, viene annoverato dall'articolo 1117 c.c. tra le parti comuni condominiali, salvo diversa previsione del titolo. Ai sensi dell'art. 1123 c.c. le spese per la manutenzione di una parte comune, salvo diversa previsione, sono a carico di tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. La circostanza che il sottotetto, normalmente parte comune condominiale ex art. 1117 c.c., sia, nel caso di specie, proprietà esclusiva di un condomino, è inidonea a mutare la regola di riparto delle spese sopra riportata, in quanto non determina un uso diverso della cosa comune di cui trattasi, ovvero del tetto o dellesue componenti di struttura. Tantomeno potrebbe ritenersi applicabile il diverso criterio di riparto delle spese previsto e disciplinato dall'art. 1125 c.c., che richiama un elemento edilizio, il cd. “solaio interpiano”, non equiparabile al tetto, pertanto appannaggio di altra e diversa casistica. Ne consegue che la spesa di rifacimento dell'orditura secondaria del tetto, in quanto elemento di struttura di una parte comune, andrà ripartita tra tutti i condomini in relazione ai millesimi di proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1123 c.c. |