Termini di adesione alla procedura di accertamento con adesione

15 Novembre 2018

Nei primi mesi del 2018, a seguito di invito dell'Ufficio, ho attivato la procedura di accertamento con adesione ed è stato raggiunto un accordo con il pagamento di quanto dovuto in 16 rate trimestrali. Ad oggi ne ho pagate due. Posso accedere alla definizione agevolata con pagamento delle sole imposte, non essendosi ancora ad oggi perfezionato l'accertamento con adesione dato che ci sono ancora altre rate da pagare? Inoltre ho un avviso di accertamento i cui termini di impugnazione scadono il 20 novembre. Vorrei sapere se posso cautelativamente impugnare l'atto in modo che non diventi definitivo in attesa di decidere se definirlo entro il successivo 23 novembre.

Nei primi mesi del 2018, a seguito di invito dell'Ufficio, ho attivato la procedura di accertamento con adesione ed è stato raggiunto un accordo con il pagamento di quanto dovuto in 16 rate trimestrali. Ad oggi ne ho pagate due. Posso accedere alla definizione agevolata con pagamento delle sole imposte, non essendosi ancora ad oggi perfezionato l'accertamento con adesione dato che ci sono ancora altre rate da pagare?

Inoltre ho un avviso di accertamento i cui termini di impugnazione scadono il 20 novembre. Vorrei sapere se posso cautelativamente impugnare l'atto in modo che non diventi definitivo in attesa di decidere se definirlo entro il successivo 23 novembre.

La definizione agevolata disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 119/2018 riguarda:

  • Gli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non è stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati (cioè, quelli per i quali non è stato effettuato il versamento) e ancora perfezionabili (cioè, per i quali non sono ancora decorsi venti giorni dalla sottoscrizione)
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell'art. 1, Legge n. 311/2004, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.

La risposta al primo quesito è negativa.

Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 119/2018 prevede lo stralcio di sanzioni e interessi dei procedimenti di adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del dl per i quali non vi sia stato il perfezionamento con il pagamento della prima rata.

Quanto al secondo quesito, si registra la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa con il provvedimento attuativo del 9 novembre scorso. Secondo tale provvedimento sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

I tecnici delle entrate interpretano estensivamente il riferimento che l'art. 2 del D.L. n. 119/2018 fa all'articolo 15. La norma si riferisce solo ai termini per impugnare mentre il provvedimento ne amplia la portata applicando in toto le preclusioni previste dall'articolo per l'acquiescenza. Ed infatti, secondo lo stesso non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente al 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso decreto-legge. Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l'istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.

In altri termini quindi chi intende avvalersi della definizione agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre, risultando incompatibile con la definizione stessa. Inoltre, si conferma che anche chi ha presentato ricorso dopo il 24 ottobre non può fruire della definizione agevolata.

Questa è la posizione delle Entrate che ovviamente non vincola il contribuente. Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso o un'istanza di accertamento con adesione quest'ultimo non potrà altro che ricorrere avverso il diniego alla definizione da parte dell'Agenzia delle entrate.