La detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee può costituire un fatto di “lieve entità”
19 Novembre 2018
Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa, loro rimessa con ord. n. 23547/2018 (v. DEGL'INNOCENTI – COSI, Configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in presenza di sostanze stupefacenti di diversa qualità ): «Se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, in caso negativo, se tale reato posso concorrere con le fattispecie previste ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73 d.P.R. cit.». hanno affermato il seguente principio di diritto: «La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in quanto è necessario procedere a una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto».
Nel risolvere la questione controversa, le Sez. unite hanno altresì precisato che:
|