La detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee può costituire un fatto di “lieve entità”

Redazione Scientifica
19 Novembre 2018

Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa, loro rimessa con ord. n. 23547/2018: «Se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990...

Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa, loro rimessa con ord. n. 23547/2018 (v. DEGL'INNOCENTI – COSI, Configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in presenza di sostanze stupefacenti di diversa qualità ):

«Se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, in caso negativo, se tale reato posso concorrere con le fattispecie previste ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73 d.P.R. cit.».

hanno affermato il seguente principio di diritto:

«La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in quanto è necessario procedere a una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto».

Nel risolvere la questione controversa, le Sez. unite hanno altresì precisato che:

  • l'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, così come riformulato dal d.l. 20 marzo 2014 (conv. con modif. dalla l. 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto;
  • la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.