Rappresentatività sindacale in azienda e diritto di indire assemblee da parte di un singolo componente la r.s.u.

Sabrina Apa
19 Novembre 2018

In base al principio fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione l'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.), assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17, l. n. 300 del 1970, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro...

Il caso. La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti CUB di Roma e provincia (FLMUNITI) proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma che aveva escluso il comportamento antisindacale di una società datrice di lavoro consistente nel rifiuto di un permesso di assemblea indetta soltanto da un singolo componente la r.s.u.

Organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi dalle r.s.a. In base al principio fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione l'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.), assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17, l. n. 300 del 1970, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.

Il diritto di indire assemblee da parte del singolo componente la r.s.u. Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 - istitutivo delle r.s.u. - deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20, l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u., considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di secondo grado.