È illegittima la trasformazione del sottotetto in unità abitativa abitabile
21 Novembre 2018
Tizio e Caia (condomini) convenivano in giudizio il condominio, chiedendo l'affermazione del loro diritto a sopraelevare e destinare la porzione di sottotetto di loro proprietà, secondo le modalità e finalità dichiarate nella DIA (mansarda). Costituendosi in giudizio, il condominio contestava l'avversa domanda e chiedeva, in riconvenzionale, l'insussistenza del diritto in oggetto. In primo grado, veniva accolta la domanda degli attori. In secondo grado, la Corte territoriale accoglieva l'appello del condominio. Invero, secondo la Corte d'appello, era del tutto chiara la strumentale qualificazione del reale recupero del sottotetto ai fini abitativi come fittizia sopraelevazione, al fine di eludere le clausole convenzionali del regolamento. La S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale, difatti, i giudici del gravame non si erano limitati a richiamare la normativa regolamentare, ma avevano anche indicato le ragioni per le quali, dal regolamento condominiale, poteva desumersi che il sottotetto di proprietà poteva solo essere demolito e sostituito con un piano in sopraelevazione. Per meglio dire, il regolamento disciplinava il diritto di sopraelevazione, specificando che correlato all'esercizio di tal diritto, vi era l'obbligo di rifacimento del tetto e di prolungamento degli impianti tecnologici dell'edificio, in modo tale da mantenerli al di sopra del nuovo tetto. Quindi, secondo la cassazione, il significato era alquanto chiaro: «il regolamento configurava come sopraelevazione solamente l'edificazione di un ulteriore piano - il sesto, appunto - completo, al di sopra dei cinque esistenti». Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei condomini.
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