Legittimità del doppio patto di prova

26 Novembre 2018

È possibile che vengano stipulati due patti di prova per le medesime mansioni tra lo stesso datore e lavoratore?La finalità precipua del patto di prova, regolato in via generale all'art. 2096 c.c., non è soltanto quella di permettere al datore di accertare le capacità professionali del lavoratore, così da valutarne l'idoneità rispetto alle mansioni assegnate, ma anche quella di consentire ad entrambe le parti del costituendo rapporto di lavoro di valutarne la convenienza e la compatibilità con le rispettive esigenze, aziendali o di vita, suscettibili di variare nel tempo...

È possibile che vengano stipulati due patti di prova per le medesime mansioni tra lo stesso datore e lavoratore?

La finalità precipua del patto di prova, regolato in via generale all'art. 2096, c.c., non è soltanto quella di permettere al datore di accertare le capacità professionali del lavoratore, così da valutarne l'idoneità rispetto alle mansioni assegnate, ma anche quella di consentire ad entrambe le parti del costituendo rapporto di lavoro di valutarne la convenienza e la compatibilità con le rispettive esigenze, aziendali o di vita, suscettibili di variare nel tempo. Non è escluso che tra gli stessi soggetti possa essere stipulato un secondo patto di prova, anche relativamente alle medesime mansioni, in quanto ciò potrebbe essere giustificato da mutamenti che abbiano interessato l'organizzazione aziendale ovvero la vita e/o la salute del lavoratore, in modo particolare qualora tra i due contratti sia trascorso un arco di tempo tale da rendere necessaria una nuova valutazione nei termini suddetti.

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