La notifica dell’atto introduttivo nel procedimento per convalida di disdetta o sfratto

Nino Scripelliti
28 Novembre 2018

Si registra una particolare attenzione, posta dal legislatore codicistico, affinché gli adempimenti ulteriori rispetto allo schema tipico della notificazione, disposti per la notificazione dell'intimazione di sfratto o di disdetta e contestuali alla citazione, siano in grado di determinare non solo che l'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario, ma anche...
Il quadro normativo

L'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione e l'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione a comparire dinanzi al tribunale, la cui disciplina è data dagli artt. 657 ss. c.p.c., sono procedimenti sommari, caratterizzati da una maggiore speditezza e celerità e da una cognizione semplificata, aventi la finalità di anticipare il più possibile l'efficacia esecutiva del provvedimento conclusivo laddove le circostanze lo consentano.

Tuttavia, si tratta di procedimenti preordinati alla convalida della intimazione di sfratto o di licenza per finita locazione, e quindi alla formazione del titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, con ordinanza che ha effetti di giudicato sostanziale fin dalla sua pronuncia, quanto all'esistenza del contratto di locazione ed alla sua natura (abitativo, non abitativo), all'entità del canone, al tempo previsto per il suo pagamento, alla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, ad una eventuale causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche alla sua qualificazione, alla sua scadenza collegata alla tipologia del contratto (giurisprudenza costante, v. Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 411; Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406).

L'unica impugnazione consentita è rappresentata dalla opposizione successiva alla convalida prevista dall'art. 668 c.p.c., il cui presupposto processuale di ammissibilità è rappresentato dalla mancata tempestiva conoscenza della citazione a causa di “irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Da qui la particolare attenzione posta dal legislatore affinché gli adempimenti ulteriori rispetto allo schema tipico della notificazione, disposti per la notificazione dell'intimazione di sfratto o di disdetta e contestuali citazione, siano in grado di determinare non solo che l'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario, ma anche perché siano presenti condizioni tali da rendere non solo possibile ma anche probabile l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (il procedimento di sfratto, un tempo in odore di incostituzionalità, ha tuttavia superato indenne ogni scrutinio:v. Corte Cost., 13 dicembre 1985, n. 344; Corte Cost., 6 dicembre 1984, n. 274; Corte Cost., 30 aprile 1984, n. 123; Corte Cost., 28 luglio 1983, n. 252; Corte Cost., 17 gennaio 2000, n. 15).

L'ordinanza di convalida è ritenuta, eccezionalmente, appellabile quando sia stata pronunciata nonostante opposizione all'intimato ovvero al di fuori dei suoi presupposti sostanziali, così definendo il procedimento con provvedimento dall'apparenza di ordinanza, ma caratterizzato da natura decisoria ed equiparabile a sentenza (giurisprudenza costante, v. Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12979). In tal caso, non è ammessa l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 668 c.p.c.; così come non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Dunque, la semplificazione della fase di cognizione dei procedimenti di sfratto e la loro speditezza sono, per così dire, bilanciate da una disciplina della notificazione rigorosa ed attenta alla tutela dell'intimato, finalizzata ad avvicinare, per quanto possibile, la conoscenza legale, che presunta iuris et de iure quando siano state rispettate le norme del relativo procedimento, alla conoscenza effettiva.

La disciplina della notificazione di cui all'art. 660 c.p.c.

L'art. 660, ultimo comma, c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario, nel caso non sia stata possibile la notificazione in mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e quindi quando l'atto sia stato consegnato alle persone abilitate riceverlo, spedisca al destinatario un avviso dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, al quale potrà aggiungersi l'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario.

Inoltre - come si dirà più diffusamente nel seguito - l'art. 663, comma 1, c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di convalida di sfratto in caso di mancata comparizione dell'intimato o di mancata opposizione, anche (ultimo comma) la facoltà di disporre la rinnovazione della citazione se risulta o appare probabile che il conduttore non abbia avuto conoscenza dell'citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore”.

Gli artt. 137 ss. c.p.c. delineano una serie di adempimenti dell'ufficiale giudiziario in relazione alle seguenti alternative: 1) la consegna a mani proprie del destinatario ovunque si trovi ex art. 138 c.p.c.; 2) se ciò non è possibile, la consegna nelle modalità di cui all'art. 139 c.p.c., e cioè ad un familiare convivente, personale di servizio, portiere dello stabile, o vicino di casa, purché ciò avvenga nella casa di abitazione del destinatario ovvero nell'ufficio ove esercita un'attività di impresa, con successiva ed immediata comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, come sopra detto (art. 660, ultimo comma, c.p.c.); 3) nel caso di irreperibilità del destinatario nei luoghi sopra indicati, l'ufficiale giudiziario procederà alla affissione ex art. 140 c.p.c., dell'avviso di notifica alla porta dell'abitazione, ed all'immediato deposito dell'atto presso il Comune, dandone notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento ed invio allo stesso dell'attestazione di avvenuto deposito (in questo caso la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario, alla data del ritiro del CAD - comunicazione avvenuto deposito - o con la scadenza dei dieci giorni dall'invio di quest'ultimo, v. Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477 e Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3); in mancanza anche di questa possibilità, se sono sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario l'ufficiale giudiziario provvederà al deposito dell'atto presso il Comune dell'ultima residenza nota, ovvero se nemmeno questa fosse nota, nel Comune di nascita, o infine se tutti questi dati non fossero noti, l'ufficiale giudiziario provvederà alla consegna della copia atto al pubblico ministero.

È bene tenere presente che il procedimento di notificazione previsto dall'articolo 143 c.p.c. non è ritenuto compatibile con il procedimento di convalida, con necessità, in tal caso, di mutamento del rito da parte del giudice, in quello previsto dall'art. 447-bis c.p.c. (rito del lavoro), in analogia a quanto disposto dall'art. 667 c.p.c. che prevede il mutamento del rito nel caso di opposizione da parte dell'intimato (Trib. Padova 26 novembre 2010).

La notificazione per posta

L'atto di intimazione di licenza o sfratto con contestuale citazione può essere notificato anche mezzo posta, e non soltanto ricorrendo a Poste Italiane ma anche a imprese commerciali che svolgono attività postale privata, essendo caduta a decorrere dal 10 settembre 2017, la riserva in favore della prima quanto agli atti giudiziari e ed alle multe, senza variazioni del procedimento; ciò per effetto della recente legge sulla concorrenza approvata in via definitiva dal Senato il 3 agosto 2017.

L'art. 149 c.p.c. prevede la notificazione a mezzo del servizio postale, il cui procedimento, in generale e quindi anche per le notificazioni dell'intimazione di sfratto di disdetta, è disciplinato dalla l. 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 8 prevede dettagliatamente una serie di possibili situazioni, e pertanto che se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna ricevono il piego ma rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicandone il nome ed il cognome (se non è il destinatario) e sottoscrive l'avviso di ricevimento che invia immediatamente al mittente per raccomandata. In tal caso la notificazione si ha per eseguita in questa data.

Tuttavia, se le persone che sarebbero abilitate a ricevere il piego al posto del destinatario, lo rifiutano, ovvero se l'agente postale non può consegnarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone che sarebbero autorizzate a riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale, e di questo tentativo di notificazione e del deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, con avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

L'avviso deve contenere una serie di indicazioni finalizzate ad una conoscenza sommaria da parte del destinatario, della natura e degli effetti dell'atto non consegnato, e precisamente, l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notificazione e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale presso il quale il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato con ritiro del termine massimo di sei mesi, e con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito; ed inoltre che, decorso il termine di 6 mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che sia stata ritirata dal destinatario o da un suo incaricato (ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore), l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, e con l'indicazione “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”, o della data di restituzione. In tal caso la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o dalla data del ritiro del piego, se anteriore (questo articolo, nei termini sopra esposti, è stato oggetto di un complesso intervento, sostanzialmente creativo, da parte della Corte Costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, diretto a ritenere in ogni caso realizzata la notificazione decorsi 10 giorni dal deposito del plico presso l'ufficio postale).

Pertanto, si è affermato che, in tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, quanto più possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8 della l. 20 novembre 1982 n. 890, che tuttavia non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., la cui omissione costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668 (Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2004, n. 11289).

Lo stesso principio vale per la notificazione ex art. 140 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2002, n. 8582; Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2004, n. 11289; Cass. civ., sez. III, 11 aprile 1997, n. 3171; Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1995, n. 2618; contra, Trib. Modena 1 luglio 2008).

La notificazione (vietata) al domicilio eletto

L'art. 660 c.p.c. che impone la notificazione delle intimazioni di licenza o di sfratto a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., esclude anche espressamente la possibilità della notificazione al domicilio eletto, per tale dovendosi intendere la fictio pattuita dalle parti nel contratto di locazione, consistente nell'indicare come reale un determinato indirizzo dove il destinatario non risiede (ma si presume che con questo abbia dei rapporti non precisati), in analogia alla elezione di domicilio, generalmente presso il difensore, per dichiarazione unilaterale in un atto processuale, prevista a tale effetto dall'art. 141 c.p.c. per esigenze di difesa e di praticità processuale.

L'elezione di domicilio prevede quindi non soltanto l'indicazione del luogo della notificazione ma anche della persona (domiciliatario) in rapporto con tale luogo in modo che sia ragionevole presumere che il destinatario venga a conoscenza dell'atto, anche se quello della non conoscenza è un rischio che egli si assume consapevolmente. Comunque, la notificazione al domicilio eletto non è consentita delle intimazioni di sfratto, e se fosse stata così attuata indietro della norma imperativa, sarebbe tamquam non esset, beninteso nel caso di non comparizione alla udienza dell'intimato.

Di diverso contenuto è, invece, la dichiarazione di domicilio nell'immobile locato, di regola inserita nei contratti di locazione, che vale come indicazione unilaterale da parte del conduttore al locatore del proprio reale indirizzo nell'immobile locato, ad ogni effetto relativo all'attuazione del contratto ed all'esercizio dei diritti che ne derivano, ed ove pertanto la notificazione della intimazione con citazione deve ritenersi consentita.

Il divieto di notificazione al domicilio eletto ex art. 660, comma 1, c.p.c. si estende alla pattuizione di ogni diversa forma di notificazione, con eccezione per le notificazioni a mezzo PEC, consentita dal 24 maggio 2013 in quanto prevista, in ultimo, dal d.m. 3 aprile 2013, n.48, recante il «Regolamento recante modifiche al d.m. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per il processo civile telematico, in attuazione dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53», e secondo il quale: «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Dunque, non è consentito, anche in questo caso, utilizzare indirizzi PEC non risultanti da pubblici registri, ovvero pattuire la eventuale notificazione all'indirizzo PEC quei soggetti che non sono tenuti a dotarsene.

Anche per le notifiche effettuate dall'avvocato tramite PEC, deve ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notificazione per il notificante e per il destinatario: per il primo la notifica si perfeziona nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario nel momento in cui venga generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che ad oggi permane - anche per le notificazioni in proprio via posta elettronica certificata - il principio “scissionistico” del momento di perfezionamento della notificazione (così App. Firenze 26 gennaio 2017, n. 189).

Ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985).

In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 17040).

La notificazione a persona giuridica o associazione non riconosciuta

Controversa appare, infine, l'applicazione dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c. in caso di notificazione di sfratto ad una persona giuridica o ai soggetti indicati nell'art. 145, comma 2, c.p.c.

Al riguardo, si registrano diversi orientamenti.

Nel senso della non doverosità dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., si veda Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2002, n. 11702, secondo cui, qualora la notificazione dell'intimazione di sfratto ad una persona giuridica o ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 2, c.p.c., avvenga con una delle modalità indicate dal comma 1 di tale norma, si deve escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto ad inviare all'ente intimato l'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c.

Nel senso, invece, della doverosità dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., si registra Trib. Milano, 31 maggio 1999, ad avviso del quale la notifica dell'intimazione di sfratto a una persona giuridica ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., qualora venga eseguita mediante consegna dell'atto ad “altra persona addetta alla sede” sociale, in mancanza del legale rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni, deve essere seguita dall'avviso di effettuata notifica di cui all'art. 660, comma ultimo, c.p.c., non potendo considerarsi avvenuta “in mani proprie” dell'intimato.

La notificazione ex art. 143 c.p.c.

L'applicazione dell'art. 143 c.p.c. è considerata invece incompatibile con il procedimento per convalida di sfratto, proprio per la ratio sottesa all'art. 660 c.p.c. che è di consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato.

In tali ipotesi, dunque, non potendo il giudice convalidare lo sfratto, la notifica ex art. 143 c.p.c. svolgerà la funzione di introduzione un giudizio di cognizione ordinario per la risoluzione del contratto di locazione, con mutazione del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., fermi gli effetti sostanziali prodotti dall'atto ex art. 156 c.p.c.

La notifica in questione sarà da escludere anche per le persone giuridiche che per definizione hanno sempre una sede legale. La notifica alle persone giuridiche (o associazioni non riconosciute) avverrà ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e, se quest'ultima non si perfezionasse, sarà allora possibile la notifica al legale rappresentante che, ove fosse eseguita ai sensi del 143 c.p.c. determinerebbe il mutamento del rito da speciale a ordinario, da svolgersi nelle forme del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.).

L'art. 663, comma 1, c.p.c. e la rinnovazione della citazione disposta dal giudice

La gravità degli effetti della mancata comparizione dell'intimato rendono necessaria un'ulteriore cautela, consistente nella facoltà del giudice di ordinare la rinnovazione della citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore (art. 663 c.p.c.).

Quindi, indipendentemente dall'irregolarità della notificazione, la norma consente al giudice un uso discrezionale di questa facoltà, nella prassi non motivato e quindi sostanzialmente insindacabile. Di conseguenza nei casi di “compiuta giacenza” del plico presso l'ufficio postale per notifica ex art. 140 c.p.c. o per posta, formalmente perfette, il giudice potrà ugualmente disporre la rinnovazione della citazione per esigenze di garanzia del processo ed evitare l'opposizione tardiva dell'intimato (art. 668 c.p.c.).

La rinnovazione - secondo alcuni - nella prassi viene disposta anche nel caso di notifica a mezzo posta, intervenuta nel mese di agosto e l'udienza per la convalida sia stata “fissata in tempi ravvicinati”; del pari deve ritenersi assolutamente insindacabile il mancato esercizio di tale facoltà da parte del giudice, da parte dell'intimato in sede di opposizione dopo la convalida ex art. 668 c.p.c.

Problema ancora diverso è la conseguenza della mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della citazione. La giurisprudenza di merito (Trib. Modena 21 novembre 2007) ha escluso in tal senso l'applicazione analogica dell'art. 164, comma 2, c.p.c., che imporrebbe la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c. In questo caso, infatti, non si è di fronte alla nullità della citazione, dato che nel caso della intimazione di sfratto l'ordine di rinnovazione può essere emanato anche in caso di citazione valida e che presenta i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.

Inapplicabile risulta anche la disciplina di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c. in caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione di una notifica nulla, poiché il potere del giudice di disporre la rinnovazione di cui al comma 1 dell'art. 663 c.p.c., può essere esercitato anche in ipotesi di notificazione formalmente perfetta. Infine, non si potrà far ricorso alle conseguenze previste dall'art. 307, comma 3, c.p.c., non essendo qualificabile come perentorio il termine per la rinnovazione della citazione ai sensi del 663.

In conclusione

Conseguentemente - secondo il Tribunale di Modena - per esclusione deve ritenersi che l'omissione dell'adempimento relativo alla rinnovazione della notifica de qua conduca alla non convalidabilità dell'intimazione, persistendo il dubbio sull'effettiva conoscenza della citazione da parte del destinatario (nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il giudice ha disposto il mutamento del rito, da speciale a cognizione piena, con termine per memorie ex art. 426 c.p.c.).

Dunque, in tal caso, il procedimento potrà essere definito con il rigetto dell'ordinanza di convalida, ovvero con sentenza ed a seguito di istruttoria, previo mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

Guida all'approfondimento
  • D'Ambrosio Borselli, Art. 660 c.p.c., la notifica dello sfratto per morosità, guida tempi e cautele, in Dirittoimmobiliare.altervista.org
  • Ballati, Il procedimento di convalida di sfratto, in studiolegaleballati.it

*Fonte: www.condominioelocazione.it

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