STP: la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere sia per teste che per quote

La Redazione
03 Dicembre 2018

Nelle società tra professionisti, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve sempre determinare, ex art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni.

Nelle società tra professionisti, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve sempre determinare, ex art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni.

Tale disposizione va intesa nel senso che la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie (nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la delibera con cui l'Ordine professionale ha rigettato la domanda di iscrizione all'Albo Professionale proposta da una società tra professionisti la cui compagine sociale risultava composta solo da un socio professionista, commercialista, a fronte di altri quattro soci, non professionisti, partecipanti alla società con finalità di investimento).

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