Decreto sicurezza: l’obbligo di comunicazione alla questura è previsto anche per gli affitti brevi

Redazione scientifica
03 Dicembre 2018

In materia di sicurezza, viene introdotto per le locazioni e per le sublocazioni di durata inferiore a trenta giorni, l'obbligo di comunicazione alla questura.

Con l'articolo 4 del d.l. n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto un nuovo concetto di locazione breve da parte delle persone fisiche che detengono gli immobili nella sfera personale. La versione definitiva del comma 1 dell'articolo 4 prevede che «si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

La definizione fornita dal d.l. n. 50/2017 prevede poi che tale disciplina si applichi solo ai contratti stipulati da persone fisiche private al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa; rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina anche i contratti stipulati tramite intermediari, che potrebbe essere sia un'agenzia immobiliare sia un portale come ad esempio Airbnb, Booking, Homeaway ecc.

Premesso ciò, con la recente conversione in legge del c.d. “Decreto Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018, il legislatore con l'art. 19 bis ha introdotto l'obbligo di comunicazione alla questura. Per meglio dire, con tale disposizione, è stato precisato che «l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

Quindi, interpretando l'articolo in esame, si evidenzia che entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, dovranno essere comunicate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

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