Cessione di libri a titolo gratuito e a titolo oneroso
07 Dicembre 2018
La società agricola "X" che coltiva ulivi e produce e commercializza olio, ha commissionato ad un editore la stampa di qualche centinaia di libri (con la storia dell'azienda e degli uliveti), l'editore ha fatturato i libri alla società indicando l'art. 74; oggi la società "X" intende seguire i seguenti comportamenti: 1) omaggiare parte dei libri ai clienti più importanti (titolari di P.I) italiani, UE ed extra UE 2) omaggiare parte dei libri ai clienti più importanti (non titolari di P.I) italiani, UE ed extra UE 3) vendere parte dei libri ad altri clienti (titolari di P.I.italiani) 4) vendere parte dei libri ad altri clienti (non titolari di P.I.italiani) 5) vendere altra parte dei libri a clienti UE ed extra UE (titolari di P.I) 6) vendere infine altra parte dei libri a clienti UE ed extra UE (non titolari di P.I) Si chiede in base alle casistiche sopra esposte quale o quali articoli IVA debbano essere utilizzati per fatturare i libri, e quali altri adempimenti sono a carico della società "X".
Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa – quale è l'ipotesi evidenziata nel quesito - di costo o valore unitario non superiore a 50 euro, sono escluse da IVA (ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/72): tale limite è stato elevato rispetto all'importo precedente (25,82 euro), ad opera dell'art. 30, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (con effetto dal 13 dicembre 2014). E ciò a prescindere dalla natura giuridica del destinatario dell'omaggio (partita Iva oppure privato), così come dalla territorialità del medesimo (Italia, Unione europea oppure Paese extracomunitario).
Si tenga presente inoltre che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell'Iva, ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell'Iva, per effetto della norma sopra richiamata. Sul punto è intervenuta anche l'Amministrazione fiscale, la quale con la Circolare 16.7.1998, n. 188/E ha affermato che le cessioni gratuite e gli omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni non prodotti e non commercializzati dall'impresa sono esclusi da Iva, a prescindere dal valore o costo unitario degli stessi.
Per quanto attiene alla cessione a titolo oneroso, nei casi in cui l'operazione venga effettuata nei confronti di clienti italiani vi sarà l'assoggettamento ad Iva secondo le regole ordinarie (trattandosi di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 2 del decreto Iva). Per quanto attiene le cessioni a soggetti “stabiliti” ai fini Iva in altri Stati dell'Unione europea, si renderanno applicabili le norme relative alla cosiddetta “IVA intracomunitaria” (D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito con modifiche dalla L. 29.10.1993, n. 427). Per quanto riguarda infine la vendita ad un soggetto extraUe, tale operazione si considera “cessione all'esportazione” e di conseguenza non imponibile ai fini Iva in Italia; sulla base di quanto illustrato nel quesito, si ritiene di essere in presenza di una esportazione diretta, in quanto la consegna viene effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomunitario (art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972).
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