Il coniuge che passa a nuove nozze perde l'assegno divorzile dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio
11 Dicembre 2018
Massima
La revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito di nuove nozze contratte dal beneficiario non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente a decorrere dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio, con la conseguenza che le somme percepite dopo tale data devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono oggetto di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e devono dunque essere restituite. Il caso
Caia, divorziata da Tizio e beneficiaria di assegno divorzile, contrae nuovo matrimonio con Sempronio in data 12 luglio 2011. Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 15 dicembre 2017, revoca l'obbligo di Tizio di corrispondere l'assegno divorzile a Caia alla luce della sopravvenuta celebrazione del matrimonio di Caia con Sempronio. Tizio adisce nuovamente il Tribunale di La Spezia, chiedendo la condanna di Caia alla restituzione della somma di Euro 36.500,00 con interessi legali a decorrere dal pagamento delle singole mensilità al saldo, quale importo dalla stessa percepito per tutto il periodo successivo alla celebrazione del matrimonio con Sempronio e sino al mese di agosto 2017. Il Tribunale di La Spezia accoglie la domanda di Tizio e condanna Caia al pagamento della somma di Euro 36.500,00, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio con Sempronio. La questione
A partire da quale momento decorre la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da un ex coniuge per la restituzione delle somme percepite dall'altro coniuge a titolo di assegno divorzile nel periodo successivo alla celebrazione di un nuovo matrimonio da parte del beneficiario dell'assegno divorzile. Il Tribunale ha affermato che, mentre nelle fattispecie di riconoscimento dell'assegno divorzile e di accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno o di revoca dell'assegno divorzile per nuova convivenza del beneficiario, il momento iniziale di decorrenza dell'obbligo o dell'eventuale revoca è individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza che ha risolto il vincolo coniugale, salvo il temperamento previsto dall'art. 4, comma 13,l. 1 dicembre 1970, n. 898, nel caso di revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, tale revoca decorre dalla data delle nuove nozze. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, in tale ultimo caso, la revoca non necessita di alcun vaglio da parte del giudice e, dunque, opera automaticamente con decorrenza dalla celebrazione del nuovo matrimonio. Nel caso di specie, il Tribunale di La Spezia ha osservato che, in assenza di specificazioni temporali contenute nel decreto di revoca dell'assegno divorzile per passaggio del beneficiario a nuove nozze, la revoca ivi disposta retroagisce alla data del nuovo matrimonio, facendo venire meno il diritto all'assegno divorzile da tale data. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto che le somme percepite dall'ex coniuge beneficiario nel periodo successivo al nuovo matrimonio erano da considerarsi corrisposte in assenza di titolo e, dunque, costituivano oggetto di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e come tali dovevano essere restituite all'altro ex coniuge. Infine, il Tribunale ha ritenuto sussistente la mala fede in capo all'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, sulla scorta della considerazione che tale ex coniuge ha continuato per un lungo periodo di tempo (segnatamente dal 2011 al 2017) a percepire l'assegno divorzile, mediante il disposto pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'altro ex coniuge; circostanza quest'ultima che, secondo il Tribunale, vale ad escludere che l'ex coniuge gravato del versamento dell'assegno divorzile abbia provveduto al versamento spontaneo di detto assegno, con conseguente perdita del diritto alla restituzione. Ad escludere la spontaneità e la consapevolezza del versamento indebito dell'assegno divorzile, milita, inoltre, secondo il Tribunale, la circostanza che il coniuge debitore, una volta appresa la circostanza delle nuove nozze, si è immediatamente attivato per ottenere la revoca del proprio obbligo e la restituzione di quanto corrisposto negli anni all'altro ex coniuge. Osservazioni
La pronuncia in commento si inserisce nell'ampia tematica della decorrenza dell'assegno divorzile e della sua revoca. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la decorrenza dell'assegno divorzile sia da individuarsi, in generale, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce tale assegno e lo quantifica, fatta salva la facoltà del giudice di fissare un diverso termine iniziale, come espressamente previsto all'art. 4, comma 13,l.1 dicembre 1970, n. 898. Diversamente, l'assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge in sede di separazione decorre, generalmente, dalla data della domanda, laddove è una eccezione la previsione del giudice di posticipare la sua decorrenza ad un momento successivo (quale la data di emissione del provvedimento attributivo dell'assegno). La ratio della diversità del regime di decorrenza dei due assegni va ricercata nel fatto che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di scioglimento del vincolo coniugale; per contro, l'assegno di separazione, L'art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 così come sostituito dall'art. 8 legge n. 74/1987 ha, tuttavia, introdotto un temperamento, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda, senza peraltro escludere che, ove le condizioni per l'attribuzione siano maturate in un momento successivo, la decorrenza dell'assegno possa essere fissata a partire da tale momento, ferma restando la necessità, in una siffatta ipotesi, di una adeguata motivazione (Cass. civ., 6 marzo 2003, n. 3351; Cass. civ., sez. I, 24 settembre 2014, n. 20024; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2010, n. 24991). Con precipuo riguardo all'accertamento della insussistenza ab origine del diritto all'assegno divorzile, la Suprema Corte è costante nel ritenere che tale accertamento comporti che l'assegno non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione – che ha natura costitutiva – vale a dire, il momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale, fatta salva la possibilità della fissazione di un diverso termine ai sensi dell'art. 4, comma 13, l. n. 898/1970. Per quanto riguarda, invece, la revoca dell'assegno divorzile, l'art. 9 legge n. 898/1970 prevede che la revoca dell'assegno di divorzio può essere richiesta dall'obbligato e dal beneficiario se dopo la sentenza di scioglimento del vincolo di coniugio, sopravvengano giustificati motivi che vanno a modificare le condizioni economiche delle parti. La Suprema Corte ha precisato, in più occasioni, che il relativo provvedimento postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche di un coniuge, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (cfr. sul tema, Cass. civ., 8 maggio 2013, n. 10720; Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2338; Cass. civ., 13 febbraio 2006, n. 3018; Cass. civ., 4 settembre 2004, n. 17895). L'orientamento consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che l'efficacia della revisione dell'assegno divorzile, decorra dal momento della domanda di revisione, fatta salvo il potere del giudice di fissazione di una diversa decorrenza (Cass. civ., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 30257; Cass. civ., sez. VI, 15 novembre 2016, n. 23263). In particolare, l'orientamento in parola muove dalla considerazione che la sentenza di divorzio (al pari di quella di separazione), una volta passata in giudicato, produce i propri effetti sino al momento in cui non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970. Caratteristica peculiare del giudicato relativo alla sentenza di divorzio (così come di quella di separazione) è quello di produrre i suoi effetti finché non intervenga un provvedimento giurisdizionale modificativo, il quale, secondo i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato per quanto temporalmente limitata, non può produrre i suoi effetti con efficacia anteriore alla domanda, fatta salva la facoltà del giudice, in relazione alle circostanze del caso concreto, di statuirne l'efficacia, in tutto o in parte, da momenti posteriori. Dal che ne discende che sino al momento della pronuncia del provvedimento giurisdizionale di modifica e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento posteriore eventualmente fissato dal giudice), il giudicato produce i suoi effetti, nel senso che se l'assegno di divorzio è stato attribuito sarà dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche l'attribuzione di ogni diritto connesso (quale il diritto alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell'obbligato e il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto del coniuge obbligato). Corollario di tali principi è che la decisione giurisdizionale di revisionenon può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione(Cass. civ., 3 maggio 2017, n. 10787; Cass. civ., 30 luglio 2015, n. 16173; Cass. civ., 10 dicembre 2008, n. 28987; Cass. civ., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass. civ., 19 ottobre 2006, n. 22491; Cass. civ., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass. civ., 16 giugno 2000, n. 8235), fatta salva, anche in tal caso, la possibilità di fissazione di un diverso termine da parte del giudice. In tale contesto, il diritto di un coniuge a percepire l'assegno e il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la revisione dell'assegno. In tale contesto, si inseriscono le ipotesi di cessazione automatica della corresponsione dell'assegno di divorzio: si tratta, in particolare, del caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze (art. 5, comma 10, l. n. 898/1970) e del caso di decesso del coniuge obbligato o del coniuge beneficiario. Si tratta di ipotesi nelle quali, come affermato nella pronuncia in commento, la revoca opera di diritto, senza necessità di alcun vaglio del giudice, il quale è chiamato ad accertare il verificarsi del presupposto di legge per il venir meno dell'assegno divorzile. La sentenza ha efficacia dichiarativa e, pertanto, la revoca dell'assegno divorzile opera con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento estintivo (vale a dire il passaggio a nuove nozze o il decesso di uno dei due coniugi) e, dunque, anche con una decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. G. Casaburi, Novità in tema di assegno di separazione e divorzile, in Foro it., fasc. 5, 2013, 1477; P. D'Ascola, Questioni processuali in tema di giudizi contenziosi di primo grado di separazione e divorzio, in Giust. civ., 2005, fasc. 1, 15; C. Rimini, I principi e la prassi giurisprudenziale nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di separazione e di divorzio, in Dir. fam., fasc. 1, 2009, 333. C. Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Giuffré 2012; M. Rovacchi, Revisione dell'assegno di divorzio: quid novi e rivalutazione delle condizioni economiche, in IlFamiliarista.it, 2018; G. Savi, Riconoscimento e determinazione dell'assegno post-matrimoniale: il ritrovato equilibrio ermeneutico, in Dir. Fam. e Per., 2018, fasc. 3, 897; |