Nessun risarcimento se l’esposizione al rischio è volontaria
18 Dicembre 2018
IL CASO Un anziano, a causa della neve e del fogliame non rimosso, mentre stava percorrendo una stradina in un parco condominiale cade, riportando la frattura del femore sinistro. Attribuendo la responsabilità di quanto accaduto alla cattiva manutenzione da parte del condominio della strada di sua proprietà ex art. 2043 c.c., si rivolge al Tribunale di Avellino per ottenere il risarcimento dei danni. Appreso in corso di causa che non era il condominio il proprietario della strada, muta la causa petendi e chiede la condanna del medesimo al risarcimento ex art. 2051 c.c. per difetto di custodia sul bene, reso pericoloso dalle avverse condizioni metereologiche. Il Tribunale, non risultando provata la presenza di fogliame ma solo di residui di neve, ritiene riconducibile l'evento dannoso alla condotta stessa del danneggiato: l'uomo si era avventurato senza alcuna precauzione su di una strada ripida e innevata. La sua condotta «doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della res ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata». La strada, pur non essendo di per sé pericolosa, era divenuta tale per un comportamento eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno. Il danneggiato ricorre in appello, ma questo viene rigettato ex art. 348-bis c.p.c.; ricorre dunque ora per la cassazione della sentenza di merito.
INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE Anche la Suprema Corte nega all'anziano il diritto al risarcimento, ribadendo che dall'istruttoria era emerso il collegamento dell'evento lesivo solo con il comportamento del danneggiato, che pur essendo anziano si era avventurato in una stradina in salita innevata, e che ciò era fattore eccezionale nella verificazione del sinistro, atto ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno.
GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA La Corte dichiara il motivo inammissibile, ribadendo che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione, e che la sentenza impugnata ha inteso dare continuità alla giurisprudenza consolidata che attribuisce alla volontaria esposizione al pericolo del danneggiato l'interruzione del nesso causale con l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, perché l'evento in nesso eziologico deve essere ricollegato alla decisione consapevole del danneggiato stesso di correre un pericolo evitabile (ex multis, Cass. civ. n. 10938/2018).
|