Al giudice ordinario la giurisdizione sulla protezione umanitaria
20 Dicembre 2018
Il caso. Il tribunale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia instaurata da un cittadino pachistano il quale, nell'impugnare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ha chiesto anche l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e il Questore di Torino ha respinto tale richiesta.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 c.p.c. e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, impugnando il solo diniego del Questore della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La posizione di diritto soggettivo. Il Collegio ha osservato che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo - che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.
Riconosce peraltro identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali.
Giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, secondo le Sezioni Unite, dal riconoscimento della suddetta situazione giuridica in termini di diritto soggettivo deriva che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa-accertativa e non costitutiva e anche per questa ragione le controversie in materia rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. |