Riscossione dei tributi locali: impugnazione della cartella

21 Dicembre 2018

Un accertamento relativo all'IMU dell'anno 2013 diverrà definitivo il 28 dicembre 2018. A seguito di ciò la cartella esattoriale sarà emessa nel corso del 2019, come anche la relativa iscrizione a ruolo. In questo caso è plausibile l'annullamento della stessa cartella perché emessa oltre il termine quinquennale?

Un accertamento relativo all'IMU dell'anno 2013 diverrà definitivo il 28 dicembre 2018. A seguito di ciò la cartella esattoriale sarà emessa nel corso del 2019, come anche la relativa iscrizione a ruolo. In questo caso è plausibile l'annullamento della stessa cartella perché emessa oltre il termine quinquennale?

L'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Dal quesito emerge che un avviso di Accertamento relativo all'IMU per il 2013 sia stato notificato già nell'anno 2018, il 29 ottobre (operando un calcolo a ritroso dalla scadenza dei termini di impugnazione). Ne consegue che il termine decadenziale previsto per la notifica dell'Avviso di Accertamento da parte del Comune è stato certamente rispettato (il termine per la notifica sarebbe scaduto il 31 dicembre 2018).

Tale termine di decadenza infatti è riferibile esclusivamente alla notifica dell'Avviso di Accertamento e non va confuso con il diverso termine di decadenza per la riscossione dell'Avviso di Accertamento, previsto invece sempre dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ma all'art. 1, comma 163. Tale norma prevede infatti che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo”.

Pertanto si potrebbe impugnare l'eventuale cartella di pagamento per l'IMU in questione solo se tale cartella venisse notificata al contribuente dopo la data del 28 dicembre 2021 (tre anni dalla data in cui l'Avviso di Accertamento diverrà definitivo).

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