L’avvocato deve costantemente verificare la funzionalità degli strumenti telematici

Redazione scientifica
31 Dicembre 2018

La Corte chiarisce il momento del perfezionamento della notifica telematica in capo a notificante e destinatario, per poi affermare che è inammissibile la richiesta di rimessione in termini per la mancata ricezione della notifica telematica a causa di un problema alla PEC dell'avvocato.

Notifica telematica alle ore 23:26. Un cittadino straniero, richiedente protezione internazionale e umanitaria, impugnava la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività il gravame notificato con modalità telematica alle ore 23.26 dell'ultimo giorno utile, contro l'ordinanza di primo grado comunicata a mezzo PEC. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato la scissione processuale degli adempimenti tra il notificante e il destinatario.

Notifica telematica: perfezionamento. Il motivo del ricorrente viene giudicato inammissibile dai Giudici poiché la Corte ha già affermato che l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 non prevede una scissione tra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario. Tale principio, infatti, risponde alla ratio di evitare che sul notificante incolpevole cadano le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo.
Tuttavia, nel caso della notifica a mezzo PEC l'intera attività di notificazione avviene sotto il suo diretto controllo e, posto che l'art. 16-septies prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, il legislatore ha espressamente delineato i tempi di un corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela dell'interesse del professionista alla continua verifica, di giorno e di notte, dell'arrivo di atti processuali.

Dovere di verificare la funzionalità degli strumenti telematici. In ordine al rifiuto della rimessione in termini, il giudice di merito ha correttamente affermato l'irrilevanza della circostanza che il tardivo invio dell'atto fosse dovuto a problemi della casella PEC del difensore che risultava piena e non aveva dunque ricevuto la comunicazione della sentenza di prime cure. È infatti onere del difensore quello di gestire e manutenere adeguatamente la casella di posta elettronica, provvedendo anche a salvare e conservare le PEC eliminando quelle non utili, in modo da avere sempre spazio libero.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

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