In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019

La Redazione
02 Gennaio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2019, approvata in via definitiva dalla Camera con 313 voti favorevoli e 70 contrari, entrata in vigore ieri 1° gennaio, consta di 1143 commi riuniti in un articolo unico. Di seguito le maggiori novità.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

La Legge,

approvata in via definitiva dalla Camera con 313 voti favorevoli e 70 contrari il 30 dicembre, è

entrata in vigore ieri, 1° gennaio, e consta di 1143 commi riuniti in un articolo unico.

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019, si procederà alla ripubblicazione del testo della Legge, con relative note.

La Manovra, come noto, ha avuto un iter particolarmente travagliato. Ecco alcuni dei principali provvedimenti di natura economica e fiscale:

IVA e accise sui carburanti

In tema IVA, vengono ancora posticipati gli aumenti delle aliquote, rimodulati anche per gli anni successivi al 2019 (art. 2). Parimenti, sono stati bloccati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, con rimodulazioni per il 2020 (art. 5 e 6).

Regime forfetario

Viene previsto (artt. 9-11) che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività di impresa, arti o professioni, possano accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 purché nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a 65mila euro.

Web tax

Viene introdotta, dai commi 35 a 50, un'imposta sui servizi digitali, con aliquota del 3%, a carico dei c.d. colossi digitali: sono soggetti passivi dell'imposta tutti i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi, in Italia, derivanti da servizi digitali, come definiti nel comma 37, non inferiore a 5 milioni e 500 mila euro.

Definizione agevolata

Per coloro che versano in una situazione di comprovata e grave situazione economica, con un ISEE non superiore a 20mila euro per nucleo familiare, è possibile estinguere i debiti tributari affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (ma non quelli oggetto del D.L. 119/2018). La definizione è possibile in una o più rate del capitale e degli interessi (artt. 184-189).

Cedolare secca

Per i contratti di locazione stipulati nel 2019 di locali commerciali in categoria C/1, sarà possibile optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21% (art. 59).

Bonus verde

Prorogato il bonus verde anche per il 2019 (art. 68).

Bonus auto

Dentro la Legge di Bilancio anche il Bonus auto: per chi compra (anche in leasing) auto ibride o elettriche (o semplicemente poco inquinanti) entro i 50mila euro è riconosciuto un incentivo di 4mila euro se l'auto inquina da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro e di 1.500 euro dai 21 ai 70 grammi di CO2. (Artt. Da 1057 a 1064).

Iper ammortamento e Bonus formazione 4.0

Prorogato anche per il 2019 l'iper ammortamento: ai costi per i quali spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli per l'accesso ai beni immateriali agevolabili mediante soluzioni di cloud-computing (art. 1, commi 60-65).

Anche il bonus formazione 4.0 continuerà ad essere valido nel 2019: il comma 60 prevede che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'art. 1, comma 9, L. n. 232/2016, si applicano, nelle misure previste al successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019.

Rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni

Norma di continuità anche quella contenuta nei commi 940 e seguenti, che ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31 dicembre 2018. Si prevede, in particolare, che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Investimenti in start up innovative

Il comma 218 prevede, per il 2019, che le aliquote di detrazioni e deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires l'aumento è dal 30% al 50%.

Principi contabili internazionali

I commi 1070 e 1071 introducono la facoltà – e non più l'obbligo – di “applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'articolo 2, D.Lgs. n. 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato” (si veda, sul punto: Sottoriva, Applicazione dei principi contabili internazionali e bozza di legge di bilancio, in questo portale).

Ricerca e Sviluppo

Il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014, passa dal 50 al 25%, con un importo massimo annualmente concedibile per impresa che scende da 20 a 10 milioni di euro (commi 70-72).

Maggiorazione TASI

Per il 2019, i Comuni potranno mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1133).

Iri e Ace

I commi 1055 e 1080 abrogano, rispettivamente, il regime opzionale IRI e l'agevolazione ACE.

Terzo Settore

Tra le norme più controverse c'è quella contenuta nel comma 51 dell'art. 1, che cancella il regime di favore per il prelievo Ires agli enti del Terzo Settore e, di fatto, raddoppia le tasse: viene abrogato l'art. 6 d.P.R. n.601/1973, che disponeva la riduzione dell'Ires alla metà, dal 24 al 12%, per taluni enti, quali istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso e fondazioni e il ritorno, quindi, al regime di tassazione ordinario. Il successivo comma 52 prevede che “la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51”.

Ma il destino della norma in questione non è ancora definitivo: dopo le numerose polemiche suscitate negli ultimi giorni – e, non ultimo, dopo l'esplicito monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di fine anno - il Governo ha annunciato una possibile marcia indietro, con apposito provvedimento a gennaio che provvederà a riformulare e calibrare meglio la disciplina fiscale per gli ETS.

Canone Rai

Il canone viene fissato a 90 euro annui (artt. 89-90).

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