Paga le imposte italiane il professionista svizzero che ha una base lavorativa in Italia
03 Gennaio 2019
La conservazione di una base fissa in Italia “incastra” il contribuente residente in Svizzera: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 5 dicembre 2018 n. 31447, ha rigettato il ricorso di un professionista che esercitava il suo lavoro anche in Italia, servendosi di una base fissa sul territorio nazionale. Non è bastato nemmeno dimostrare che parte della mobilia era data in custodia e che una parte dell'immobile era stato locato presso terzi: «il ricorrente – si legge in ordinanza – avrebbe potuto utilizzare ai fini professionali l'altra porzione dello stesso immobile». Inutile anche provare di aver affidato in custodia parte della mobilia: a prescindere che il contribuente non aveva specificato di quale mobilia si trattasse, la parte rimanente poteva comunque essere utilizzata ai fini dell'attività professionale.
Non solo. Anche la titolarità di una partita IVA attiva in Italia costituisce un ulteriore elemento di presunzione circa la permanenza del contribuente nel nostro paese, nonostante il trasferimento all'estero; presunzione peraltro avvalorata dal fatto che nel 2003 egli aveva dichiarato un compenso da attività di lavoro autonomo svolta in Italia per conto di un'impresa italiana. Legittimo era dunque l'avviso di accertamento a fini IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2003: la CTR aveva valutato correttamente e gli Ermellini di piazza Cavour hanno aderito al giudizio di seconde cure, respingendo il ricorso del professionista ed accogliendo le pretese tributarie. |