I presupposti dell’azione individuale del socio di s.r.l. contro l’amministratore

La Redazione
04 Gennaio 2019

L'azione individuale del socio di s.r.l. o del terzo, di cui all'art. 2476, comma 6, c.c., al pari di quella esercitabile nelle s.p.a. ex art. 2395 c.c., per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori, rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che tali danni siano direttamente cagionati ai soci o ai terzi

L'azione individuale del socio di s.r.l. o del terzo, di cui all'art. 2476, comma 6, c.c., al pari di quella esercitabile nelle s.p.a. ex art. 2395 c.c., per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori, rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che tali danni siano direttamente cagionati ai soci o ai terzi, e non solo il riflesso di quelli arrecati al patrimonio sociale: il discrimen tra azione sociale e azione individuale risiede, quindi, nelle conseguenze che il comportamento illegittimo dell'amministratore determina nel patrimonio del socio o del terzo. Incombe su quest'ultimo l'onere di allegare l'addebitabilità agli amministratori di condotte in violazione di obblighi specifici, il pregiudizio diretto e il nesso di causalità.

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