I precedenti disciplinari nella contestazione ex art. 7, st. lav.
09 Gennaio 2019
La contestazione disciplinare, a seguito della quale il lavoratore è stato licenziato, deve contenere anche gli eventuali precedenti indicati però nella lettera di licenziamento?
La contestazione di cui all'art. 7, l. n. 300 del 1970, è teleologicamente diretta a garantire al lavoratore l'esercizio del proprio diritto di difesa relativamente alla condotta che la parte datoriale ritenga costituire un illecito disciplinare sanzionabile.
Eventuali violazioni in precedenza poste in essere non dovranno essere essere contestate. Infatti, salvo che integrino elementi costitutivi del fatto che ha dato avvio al procedimento disciplinare, precedenti episodi negativi riferiti al medesimo lavoratore potranno essere tenuti in conto per valutarne la gravità complessiva e quindi la proporzionalità della sanzione applicata, nel caso di specie il licenziamento.
A tale ultimo fine, si tiene inoltre a precisare che non sarà necessario che i precedenti illeciti siano stati tempestivamente contestati, potendo comunque essere considerati quali circostanze confermative della significatività dell'addebito attuale oggetto della tempestiva contestazione.
Cfr. Cass., sez. lav., 26 novembre 2018, n. 30564 e Cass., sez. lav., 3 novembre 2016, n. 22322. |