Divorzio congiunto e revoca del consenso
15 Gennaio 2019
Il marito, avvocato, deposita ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, rappresentando anche la moglie che gli rilasciato procura alle liti ad hoc. Nel merito le parti chiedevano di sostituire all'obbligo di mantenimento in favore dei figli fissato per la moglie, la cessione dell'immobile. La moglie revoca il consenso. Le domande sono: 1) è nulla la procura alle liti per conflitto di interessi?; 2) Nell'ipotesi di mancata comparizione della parte resistente all'udienza, la richiesta diviene improcedibile/inammissibile o si trasforma automaticamente in giudiziale? 3) È possibile revocare il consenso prima della udienza?
Non può dubitarsi che la procura alle liti rilasciata all'avvocato ex coniuge in un procedimento in cui l'avvocato agisce anche in proprio sia nulla per conflitto di interessi che, ai fini dell'invalidità, può essere non solo reale ma anche solo potenziale (ex plurimis Cass. n. 8842/2004; Cass. n. 835/1997; Cass. n. 1860/1984 in materia di procura rilasciata al medesimo difensore da madre e figlio convenuti entrambi nel giudizio di disconoscimento); conseguentemente la domanda dovrebbe essere dichiarata improcedibile dal Tribunale, giacché presentata da una parte. Questa eccezione ha carattere assorbente delle altre due. Purtuttavia possiamo affrontare anche i successivi quesiti. Ancorché non vi siano precedenti specifici sul punto, si può assumere che la parte non abbia il diritto di revocare il consenso prestato alla modifica delle condizioni di separazione oppure di divorzio (o delle condizioni di affidamento di un figlio nato fuori dal matrimonio); il ricorso è un atto di natura negoziale e il controllo del Tribunale deve limitarsi alla regolarità formale (ove riguardi l'assegno di mantenimento e/o di divorzio) degli accordi o alla loro corrispondenza dagli interessi della prole minorenne. Si possono applicare, dunque, alcuni dei principi appena espressi da Cass. n. 19540/2018 in materia di (inammissibilità) della revoca del consenso al divorzio congiunto da parte di uno dei due coniugi. Ove invece si ritenesse ammissibile la revoca del consenso, la domanda diventerebbe improcedibile senza alcuna trasformazione in contenzioso giudiziale ex art. 9 l. n. 898/1970 non potendo trovare applicazione, neppure analogica, in questo caso, il disposto di cui all'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970. |