Obbligo della fatturazione elettronica e responsabilità dei commercialisti
17 Gennaio 2019
Il ricorso dei commercialisti Il tribunale di Roma ha rigettato la richiesta cautelare, presentata dall'Associazione Nazionale Commercialisti e dal Presidente della stessa, volta ad ottenere una proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fattura elettronica in virtù dei vizi del sistema. Con il ricorso, presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in vista dell'entrata in vigore della fattura elettronica, gli attori hanno infatti sottolineato le varie criticità del sistema anche alla luce delle osservazioni provenienti dal Garante Privacy. Il tribunale di Roma, sottolineando la necessità di valutazioni tecniche circa il tema della permeabilità dei sistemi di trasmissione ed archiviazione delle fatture elettroniche rispetto ad eventuali intromissioni illecite, valutazioni che esulano dal giudizio cautelare, ha però negato la sussistenza delle gravi ragioni che suggeriscano la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Periculum insussistente I ricorrenti affermavano di «temere di essere coinvolti loro malgrado in un meccanismo operativo contra ius, potenziale fonte di responsabilità professionale a loro carico, laddove in concreto, nell'ambito dell'attività di fatturazione elettronica, si desse luogo a trattamento improprio dei dati personali dei rispettivi clienti». Si tratta però di un'inadeguata rappresentazione del periculum posto che la doglianza si traduce nel rischio di una responsabilità risarcitoria del tutto ipotetica ed eventuale e per sua natura suscettibile di una riparazione monetaria non predeterminabile. Caratteristiche che rendono aleatorio il rischio ventilato dai ricorrenti e che ne precludono dunque l'inquadramento nel danno irreparabile. Aggiunge inoltre il tribunale che «a fronte di eventuali censure da parte della clientela, i professionisti in questione ben potrebbero opporre la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere». La domanda cautelare viene dunque rigettata per l'insussistenza di un effettivo rischio risarcitorio, nonché di un potenziale discredito della figura professionale dei singoli commercialisti e del loro presidente in proprio per il fatto della doverosa adesione al nuovo sistema di fatturazione.
(Tratto da: ilprocessocivile.it) |