Non è efficace la nomina del difensore trasmessa facendo uso della PEC
21 Gennaio 2019
Il fatto. Avverso una sentenza della Corte d'appello di Ancona di condanna del legale rappresentante di una società per il reato di bancarotta fraudolenta, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Forme attraverso cui depositare la nomina fiduciaria. La Corte ha rilevato che tra gli allegati al ricorso per cassazione sono presenti anche una nomina del difensore di fiducia con revoca dei precedenti avvocati e una dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell'Avvocatura. Tali atti, tuttavia, non sono presenti nel fascicolo del giudizio di appello e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione dal collegio giudicante, che non ne ha avuto contezza. Deve ritenersi, pertanto, che la nomina del difensore non sia stata regolarmente compiuta, poiché non è stata trasmessa alla Corte di appello nelle forme prescritte. Tale circostanza rende superflua la valutazione della legittimità della trasmissione dell'istanza di rinvio dell'udienza a mezzo PEC. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
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