Non è efficace la nomina del difensore trasmessa facendo uso della PEC

Redazione scientifica
21 Gennaio 2019

La Corte ha affermato che la nomina del difensore di fiducia deve essere effettuata con dichiarazione resa dall'imputato all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa o trasmessa a mezzo raccomandata dal difensore, non potendo essere inviata alla cancelleria a mezzo PEC.

Il fatto. Avverso una sentenza della Corte d'appello di Ancona di condanna del legale rappresentante di una società per il reato di bancarotta fraudolenta, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Egli ha lamentato che il proprio difensore di fiducia, in vista dell'udienza dinanzi alla Corte di merito, ha fatto pervenire in cancelleria, a mezzo PEC, sia l'atto di nomina, sia la dichiarazione di adesione all'astensione di categoria, ma la Corte, non tenendone conto, ha comunque definito il processo in assenza del difensore.

Forme attraverso cui depositare la nomina fiduciaria. La Corte ha rilevato che tra gli allegati al ricorso per cassazione sono presenti anche una nomina del difensore di fiducia con revoca dei precedenti avvocati e una dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell'Avvocatura. Tali atti, tuttavia, non sono presenti nel fascicolo del giudizio di appello e, di conseguenza, non sono stati presi in considerazione dal collegio giudicante, che non ne ha avuto contezza.
I Giudici hanno precisato che la dichiarazione di astensione doveva essere presentata da un difensore di fiducia la cui nomina doveva avvenire nelle forme di cui all'art. 96, comma 2, c.p.p., ossia con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero tramite consegna della nomina stessa da parte dal difensore o invio con raccomandata. Il legislatore, infatti, ha previsto solo questi canali di comunicazione della nomina fiduciaria all'autorità giudiziaria che procede, non essendo stata disciplinata altra forma di veicolazione dell'atto.

Deve ritenersi, pertanto, che la nomina del difensore non sia stata regolarmente compiuta, poiché non è stata trasmessa alla Corte di appello nelle forme prescritte. Tale circostanza rende superflua la valutazione della legittimità della trasmissione dell'istanza di rinvio dell'udienza a mezzo PEC.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

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