Le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire sul computo dell'irragionevole durata del processo
23 Gennaio 2019
Procedimento per equa riparazione e fase esecutiva. Con l'ordinanza interlocutoria n. 806/19, decidendo sul ricorso presentato da un soggetto che chiedeva l'indennizzo per equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento ex lege Pinto svoltosi dinanzi alla al giudice dell'esecuzione di Roma in sede di ottemperanza, la II Sezione solleva la questione relativa al riconoscimento dell'indennizzo, per la prima volta, con pronuncia di legittimità. In tale contesto viene dunque chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se «si debba superare la concezione autonoma delle due “fasi”, prescindendo, ai fini della continuità tra le stesse, da una instaurazione tempestiva della procedura esecutiva». Dubbia è anche la questione se il privato debba in ogni caso attendere l'infruttuoso maturare del termine di 6 mesi e 5 giorni prima di attivare la procedura esecutiva. Inoltre resta da chiarire se nell'arco temporale di 6 mesi dall'irrevocabilità della decisione di cognizione definitiva debba essere notificato l'atto di pignoramento o sia sufficiente la notifica del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, se sia sufficiente per il privato notificare entro 6 mesi dall'irrevocabilità il titolo esecutivo all'Amministrazione o la notifica debba avvenire immediatamente. Infine, alle Sezioni Unite viene rimessa la decisione sul quesito relativo al termine di 120 giorni introdotto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 e se tale termine debba essere ricompreso in quello di 6 mesi e 5 giorni dall'esecutività del decreto di liquidazione del compenso entro il quale la PA sarebbe tenuta a pagare e se «nell'eventualità in cui, per inerzia del creditore, il primo termine dovesse slittare in aventi a causa della tardiva notifica del titolo esecutivo, ciò dovrebbe gravare sul medesimo o dovrebbe restare a carico dello Stato».
Processo esecutivo e computo dell'irragionevole durata. Facendo seguito all'azione esecutiva promossa nei confronti dello Stato da parte di un soggetto che si era visto riconoscere il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la medesima II Sezione, con l'ordinanza interlocutoria n. 802/2019, si trova a dover decidere sul computo dell'irragionevole durata nel caso in cui anche la fase esecutiva si protragga oltre ragione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Cedu sul punto e, in particolare, la sentenza delle Sez. Un. n. 27365/2009, il Collegio rinvia alle Sezioni Unite il seguente interrogativo: «se la durata del processo esecutivo, promosso in ragione del ritardo dell'Amministrazione nel pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto di condanna pronunciato dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3 l. n. 89/2001 ed azionato appunto nelle forme del processo esecutivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole del processo per equa riparazione e, più in generale, se la durata del processo esecutivo, promosso per la realizzazione della situazione giuridica soggettivo da vantaggio fatta valere nel processo presupposto con esito positivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole dello stesso processo presupposto».
Processo c.d. “Pinto su Pinto”. L'ordinanza interlocutoria n. 796/2019 rimette al Supremo Consesso il dubbio relativo al ritardo dello Stato nel pagamento delle somme liquidate da un decreto di condanna ex legge Pinto definitivo e notificato alla P.A. in forma esecutiva e alla possibilità che tale ritardo dia origine ad un diverso ed autonomo diritto, azionabile solo dinanzi alla CEDU ove eccedente i 6 mesi e 5 giorni, ovvero se possa essere fatto valere ai sensi della stessa l. n. 89/2001. Conseguentemente, dovrà essere chiarito se «nel caso in cui il processo presupposto sia un processo ex legge Pinto (c.d. Pinto su Pinto), ed al procedimento di cognizione, culminato con emissione di decreto di condanna (per irragionevole durata del processo) definitivo, abbia fatto seguito il procedimento esecutivo nei confronti della PA che non ha spontaneamente adempiuto, debba o meno essere considerato, ed in quali limiti, anche il periodo intercorso tra la notifica del titolo alla PA e l'instaurazione del processo esecutivo». Con un ultimo quesito, viene sollevata la questione «se detto periodo possa o meno qualificarsi come periodo intermedio, trattandosi di un lasso temporale sottratto all'amministrazione della giustizia, ma in cui si perpetua l'inadempimento dello Stato alla realizzazione del diritto accertato nel processo di cognizione ex legge Pinto».
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