La valenza di titolo esecutivo della sentenza di condanna al pagamento di indennità
13 Agosto 2018
In base alla più recente giurisprudenza di legittimità, la sentenza che condanni al pagamento di un'indennità pari ad un certo numero di mensilità può senz'altro valere come titolo esecutivo, allorquando il credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza o comunque ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa.
Al riguardo, può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 11067 del 2012, secondo la quale l'accertamento della idoneità dei titoli esecutivi di formazione giudiziale a procedere ad esecuzione deve essere valutata in conformità all'art. 474 c.p.c., il quale richiede “che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. E però ciò non implica per sé un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all'esito della relativa fase del procedimento”. |