Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio: rimessa al Primo Presidente la questione della competenza della Cassazione
25 Gennaio 2019
La fattispecie. Nel caso in esame l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto giurisprudenziale in ordine alla competenza del Giudice di legittimità a provvedere sulla revoca.
L'assenza di una previsione normativa. Secondo la Corte di Cassazione, in mancanza di una espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello ai quali appartiene il Magistrato che ha emesso il decreto di revoca avendo tale opposizione, nel contesto unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale.
Le conclusioni del Pubblico Ministero. Il P.M., nelle proprie conclusioni scritte, ha rilevato che la Corte ha più volte respinto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato argomentando il difetto del presupposto della mala fede o colpa grave riconoscendo, in tal guisa, la propria competenza a decidere in ordine alla revoca.
L'orientamento della Corte di Cassazione. Il Collegio, preso atto delle conclusioni del P.M., ha tuttavia rilevato che in diverse occasioni la Corte ha statuito di non poter decidere in merito all'istanza di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in quanto la competenza a provvedere spetta unicamente al Giudice di rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
Il contrasto giurisprudenziale implicito. Non solo le conclusioni del P.M. hanno come conseguenza un contrasto giurisprudenziale implicito in quanto se la Cassazione ha la competenza per poter decidere di applicare il doppio del contributo unificato, stante la manifesta infondatezza del gravame proposto, non si comprende come mai non debba avere la competenza per poter revocare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio qualora ravvisasse l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero ove l'interessato abbia agito, o resistito, con mala fede o colpa grave.
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