Giudizio abbreviato condizionato: è modificabile l'imputazione sulla base di elementi già emersi nelle indagini preliminari?
28 Gennaio 2019
La Sezione I della Cassazione penale (ord. n. 2883 depositata il 22 gennio 2019) ha rimesso alle Sezioni unite la questione : «se nel corso del giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, a norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p. o nel quale l'integrazione sia stata disposta dal giudice a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, sia possibile la modifica dell'imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori». Sul punto, l'orientamento maggioritario in sede di legittimità ritiene che nel rito abbreviato, aperto a integrazione probatoria, siano possibili le contestazioni ex art. 423 c.p.p. che riguardino fatti e circostanze già in atti e non derivino invece da nuovi elementi. Pertanto, secondo questo orientamento «in sede di giudizio abbreviato, ove sia stata disposta l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p. è legittima la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione siano già emersi nel corso delle indagini preliminari (e non dissimile conclusione, in tale logica di ragionamento, dovrebbe senza meno essere attinta, a cospetto d'integrazione istruttoria riconducibile al paradigma del comma 5 dell'art. 438 c.p.p.)» (Cass. pen., Sez. VI, n. 240147/2011; Cass. pen., Sez. VI, 5200/2017).
Il Collegio rimettente si discosta, invece, da tale lettura delle norme, rilevando come il primo comma dell'art. 441, comma 1, stabilisca che nel giudizio abbreviato si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare fatta eccezione, tuttavia, dell'articolo 423 c.p.p. Ciò comporta, sostiene la Sez. I, che «nell'ambito del giudizio abbreviato non assoggettato ad integrazione probatoria, non sia consentito al pubblico ministero di procedere a modificazioni dell'imputazione, o a contestazioni suppletive, in quanto l'art. 441 del codice di rito, nel richiamare le disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude espressamente l'applicazione del precedente art. 423, con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un'ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio».
Data l'incompatibilità di tale ultima interpretazione con l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità e il potenziale contrasto interpretativo sul punto di diritto è stata, perciò, ritenuta opportuna la rimessione alle Sezioni unite. |