Imposta di registro al 3% per il contratto di locazione con indennizzo
30 Gennaio 2019
La somma che il conduttore dell'immobile commerciale corrisponde al locatore, in sede di stipula del contratto e tramite scrittura privata, come indennizzo per la eventuale rinuncia al momento della proroga del contratto, sconta l'imposta di registro del 3% ed è fuori dal campo IVA. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 16 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale.
Tale somma, secondo il Fisco, non può essere qualificata come canone di locazione: assolve piuttosto una funzione indennitaria. Infatti, il suo pagamento svolge una funzione di indennizzo nei confronti della società locatrice, essendo espressamente qualificata dalle parti quale indennità non ripetibile anche in caso di cessazione anticipata del contratto. Tale somma, giustificata dalla scrittura privata separata dal contratto di locazione, dà origine ad un'obbligazione autonoma, non strettamente riconducibile al rapporto di locazione in argomento. «All'anzidetta indennità, pertanto, non può essere applicato il regime IVA proprio del canone di locazione, la cui causa è, invece, il godimento di un immobile», ha precisato l'Agenzia.
E ai fini dell'imposta di registro? Le Entrate osservano che «l'esclusione della somma in esame dal campo di applicazione dell'IVA, comporta quale conseguenza l'assoggettamento della medesima somma all'imposta di registro con aliquota del 3%, come previsto dall'art. 9, Tariffa Parte I, del T.U.R.». |