Dalle Entrate chiarimenti in tema di rottamazione PVC
La Redazione
31 Gennaio 2019
Non incidono sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione l'avviso di accertamento, né l'istanza di accertamento con adesione, né l'impugnazione dell'atto se successivi al 24 ottobre 2018.
Non incidono sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione l'avviso di accertamento, né l'istanza di accertamento con adesione, né l'impugnazione dell'atto se successivi al 24 ottobre 2018. È quanto, in estrema sintesi, emerge dalla Risposta n. 19 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello presentato prima della pubblicazione del Provvedimento n. 17776 datato 23 gennaio 2019 e contenente la disciplina attuativa della definizione agevolata in parola.
L'istante, ricevuto un avviso di accertamento, chiede in particolare:
di poter beneficiare della cd. “rottamazione” dei PVC di cui all'art. 1 D.L. 119/2018, presentando apposita dichiarazione ed effettuando il relativo versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019;
in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile presentare istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l'avviso di accertamento, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata.
L'Amministrazione finanziaria dà risposta positiva e entrambi i quesiti.
Per l'Agenzia “non hanno, fra l'altro, effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:
la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest'ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell'atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
la presentazione di istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata”.
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