Continua la confusione tra formato .pdf e firma in formato PAdES

Aurelio Parente
04 Febbraio 2019

La Commissione provinciale si pronuncia sulla richiesta del ricorrente di dichiarare nulla la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo PEC in quanto le stesse sono state allegate in semplice formato .pdf in luogo di quello .p7m.

La Commissione provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 271/2018 respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare nulla la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo PEC in quanto le stesse sono state allegate in semplice formato .pdf in luogo di quello .p7m, affermando il collegio che il formato PAdES e quello CAdES sono equivalenti, come le due estensioni .pdf e .p7m.

I giudici della CTP di Reggio Emilia hanno ritenuto, difatti, che fosse condivisibile il principio di diritto secondo cui "In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". e, pertanto, la notifica a mezzo PEC dell'atto in semplice formato pdf non può essere dichiarata irregolare.

Ricordiamo che ad analoga conclusione era pervenuta anche la Commissione Provinciale di Taranto con la sentenza n. 1529/2018.

La sentenza, anche qui come quella di Taranto, lascia spazio a molte perplessità sul nesso che si è inteso attribuire al formato PAdES, che ricordiamo identifica un tipo di firma digitale, ed il semplice formato .pdf.

Sicuramente difatti vi è piena fungibilità dei formati .pdf e .p7m, ma esclusivamente con riferimento agli standard PAdES e CAdES nella loro funzione entrambi di tipologie di firme digitali e, solo perciò, ammesse egualmente nell'ordinamento nazionale ed euro-unitario come in grado di assicurare il valore giuridico e le necessarie caratteristiche tecniche ai fini processuali di un documento informatico, una volta accertata la apposizione su esso di una delle due firme digitali.

Il testo della sentenza non consente di comprendere se il giudice abbia potuto trarre dagli atti di causa la certezza che il ricorrente stesse contestando la mancata equivalenza tra i due standard di firme digitali che si manifestano con la diversa estensione .pdf e .p7m, ma da quello che si legge, al contrario, la parte ha inteso contestare che il documento informatico non conteneva quei requisiti di conformità all'originale cartaceo da cui era tratto, previsti dall'art. 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, tra cui appunto la presenza di firma digitale, utili a sancirne il valore probatorio e a dare validità alla notifica con essi effettata a mezzo PEC.

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