Manipolazione del mercato: il doppio binario sanzionatorio non viola il ne bis in idem se è proporzionato

La Redazione
06 Febbraio 2019

In tema di manipolazione del mercato, il doppio binario tra sanzioni penali e amministrative non viola il principio del ne bis in idem e l'art. 50 CDFUE, ma occorre valutare le se sanzioni oggetto del cumulo siano proporzionate alla gravità del fatto commesso.

In tema di manipolazione del mercato, il doppio binario tra sanzioni penali e amministrative non viola il principio del ne bis in idem e l'art. 50 CDFUE, ma occorre valutare le se sanzioni oggetto del cumulo siano proporzionate alla gravità del fatto commesso. Lo afferma la V Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 5679 depositata il 5 febbraio.

Il caso. Il direttore generale di Fondiaria Sai impugnava la sentenza di patteggiamento con la quale il Tribunale di Torino aveva applicato la pena detentiva di tre anni di reclusione e una multa di 200 mila euro, dichiarando non esigibile la pena pecuniaria, ex art. 187-terdecies TUF, in quanto l'imputato aveva già ricevuto la sanzione amministrativa Consob ex art. 187-ter. Le condotte contestate al direttore generale nel procedimento penale consistevano nell'alterazione della rappresentazione in bilancio della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, rilevante ex art. 2622 c.c., e nella diffusione di dati falsi del bilancio consolidato, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria Sai, rilevante ex art. 185 TUF.

L'evoluzione giurisprudenziale sul ne bis in idem. Il ricorso attiene alla richiesta di applicazione del principio del ne bis in idem: la Cassazione, nel respingerlo, ha l'occasione di compiere un excursus sull'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e interna in tema di doppio binario sanzionatorio nei reati di manipolazione del mercato (e abuso di informazioni privilegiate). Punto di partenza è la sentenza Grande Stevens della Corte EDU 4 marzo 2014, in cui era stato adottato un atteggiamento di particolare rigore rispetto alla possibilità che il procedimento penale e quello amministrativo, per manipolazione del mercato, colpissero la stessa persona per gli stessi fatti.

Successivamente si è registrata un'apertura, da parte della Corte EDU: con sentenza 15 novembre 2016 si è ritenuto possibile che gli Stati scelgano, a fronte di comportamenti socialmente inaccettabili, un sistema sanzionatorio integrato che preveda tanto sanzioni penali che amministrative.

Anche la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto la possibilità di un cumulo tra sanzioni amministrative, sostanzialmente penali, e sanzioni penali, a precise condizioni, tassativamente fissate (così, in particolare, la sentenza C-537/16).

Il ne bis in idem e l'apprezzamento del giudice sulla proporzionalità delle sanzioni. Infine, anche la Cassazione si è conformata a questo indirizzo: tra le ultime pronunce, in particolare: Cass. Civ., n. 27654/2018; Cass. Pen., n. 45829/2018 e Cass. Pen., n. 49869/2018. La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che il principio del bis in idem opera sulla base di un apprezzamento del giudice nazionale, circa il nesso che lega il procedimento penale e quello amministrativo, e che il criterio per affermare o negare il legame tra detti procedimenti è quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata ed alla sua proporzionalità rispetto ai fatti che intende punire.

In sostanza, il cumulo sanzionatorio in materia di manipolazione del mercato non viola il principio di ne bis in idem, e deve considerarsi compatibile con l'art. 50 CDFUE, ma occorre valutare se le sanzioni oggetto del cumulo siano, rispetto alla fattispecie concreta, proporzionate alla gravità del fatto commesso e solo in caso di sproporzione potrà discutersi della necessità di prosciogliersi l'imputato per bis in idem, nei casi limite, ovvero di rimodulare la risposta sanzionatoria.

Nel caso di specie, rileva la Cassazione, non si verte in tali ultime ipotesi, in quanto il giudice di merito ha annullato la pena pecuniaria, considerandola “assorbita” da quella amministrativa, superiore, già irrogata dalla Consob, mentre la pena detentiva concretamente applicata, all'esito delle circostanze attenuanti e della riduzione progressiva per il rito, appare in prossimità dei minimi edittali. Non vi sono, quindi, profili di sproporzione nelle sanzioni concretamente irrogate, il che impedisce alla Cassazione di ritenere che vis siano implicazioni favorevoli all'imputato in ragione dell'invocata applicazione dell'art. 50 CDFUE.

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